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MINISTERO DELL’INTERNODIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALIDIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALETESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALIapprovato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267Aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante:“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire lacontinuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazionedelle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 14 agosto 2015 – Suppl. Ord. n. 49)A cura del Dott. Roberto PacellaCoordinamento ministeriale Dott. Giancarlo VerdeOttobre 2015Le modifiche apportate rispetto alla precedente versione del Maggio 2014 sono stampate in corsivo ed in grassetto.TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALIapprovato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267testo TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALIapprovato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267testo
1 MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del 14 agosto 2015 – Suppl. Ord. n. 49) A cura del Dott. Roberto Pacella Coordinamento ministeriale Dott. Giancarlo Verde Ottobre 2015 Le modifiche apportate rispetto alla precedente versione del maggio 2014 sono stampate in corsivo ed in grassetto.
2 I N D I C E Costituzione della Repubblica Italiana (estratto Titolo V) Pag. Legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985) Pag. Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Estratto) Pag. Legge. 7 aprile 2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Pag. TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Pag. PARTE I – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE Pag. TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Pag. TITOLO II – SOGGETTI Pag. CAPO I – Comune Pag. CAPO II – Provincia Pag. CAPO III – Aree metropolitane Pag. CAPO IV – Comunità montane Pag. CAPO V – Forme associative Pag. TITOLO III – ORGANI Pag. CAPO I – Organi di governo del comune e della provincia Pag. CAPO II – Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Pag. CAPO III – Sistema elettorale Pag. CAPO IV – Status degli amministratori locali Pag. TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Pag. CAPO I – Ufficio e personale Pag. CAPO II – Segretari comunali e provinciali Pag. CAPO III – Dirigenza ed incarichi Pag. TITOLO V – SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI Pag. TITOLO VI – CONTROLLI Pag. CAPO I – Controllo sugli atti Pag. CAPO II – Controllo sugli organi Pag. CAPO III – Controlli interni Pag. CAPO IV – Controlli esterni sulla gestione Pag. PARTE II – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE Pag. TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Pag. TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E BILANCI Pag. CAPO I – Programmazione Pag. CAPO II – Competenze in materia di bilanci Pag. TITOLO III – GESTIONE DEL BILANCIO Pag. CAPO I – Entrate Pag. CAPO II – Spese Pag. CAPO III – Risultato di amministrazione e residui Pag. CAPO IV – Principi di gestione e controllo di gestione Pag. TITOLO IV – INVESTIMENTI Pag. CAPO I – Principi generali Pag. CAPO II – Fonti di finanziamento mediante indebitamento Pag. CAPO III – Garanzie per mutui e prestiti Pag. TITOLO V – TESORERIA Pag. CAPO I – Disposizioni generali Pag. 4
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CAPO II – Riscossione delle entrate Pag.
CAPO III – Pagamento delle spese Pag.
CAPO IV – Altre attività Pag.
CAPO V – Adempimenti e verifiche contabili Pag.
TITOLO VI – RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE Pag.
TITOLO VII – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Pag.
TITOLO VIII – ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI Pag.
CAPO I – Enti locali deficitari: disposizioni generali Pag.
CAPO II – Enti locali dissestati: disposizioni generali Pag.
CAPO III – Attività dell’organo straordinario di liquidazione Pag.
CAPO IV – Bilancio stabilmente riequilibrato Pag.
CAPO V – Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento Pag.
PARTE III – ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI Pag.
PARTE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI Pag.
NOTE Pag.
N.B.:
Vengono riportati, nelle note, i principali riferimenti normativi.
Il presente aggiornamento si riferisce allo stato dei provvedimenti alla data del 15
agosto 2015.
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4 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Articolo 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Articolo 115 Abrogato. Articolo 116 Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Articolo 117 (Articolo sostituito dalla legge Costituzionale n. 1 del 2012, le cui disposizioni si applicano, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014). La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
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appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
6 previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Articolo 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
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Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Articolo 119
(Articolo sostituito dalla legge Costituzionale n. 1 del 2012, le cui
disposizioni si applicano, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma
1, della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014).
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province,Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a
condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
Articolo 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
8 Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Articolo 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Articolo 122 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. Articolo 123 Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
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Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del
visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum
non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra
la Regione e gli enti locali.
Articolo 124
Abrogato.
Articolo 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Articolo126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che
abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
10 Articolo 127 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge. Articolo 128 Abrogato. Articolo 129 Abrogato. Articolo 130 Abrogato. Articolo 131 Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
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Articolo 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un’altra.
Articolo 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province
nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
12 Legge 30 dicembre 1989, n. 439 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 della convenzione medesima. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Carta europea dell’autonomia locale Preambolo Traduzione non ufficiale Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Carta, considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune; considerando che la stipulazione di accordi nel settore amministrativo è uno dei mezzi atti a realizzare detto fine; considerando che le collettività locali costituiscono uno dei principali fondamenti di ogni regime democratico; considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa; convinti che è a livello locale che il predetto diritto può essere esercitato il più direttamente possibile; convinti che l’esistenza di collettività locali investite di responsabilità effettive, consente un’amministrazione efficace e vicina al cittadino; consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell’autonomia locale nei vari Paesi europei rappresenti un importante contributo alla edificazione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere; affermando che ciò presuppone l’esistenza di collettività locali dotate di organi decisionali democraticamente costituiti, che beneficino di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di esercizio delle stesse, ed i
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mezzi necessari all’espletamento dei loro compiti istituzionali;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti s’impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera
e nella misura prescritta dall’art. 12 della presente Carta.
PARTE I
Articolo 2
Fondamento costituzionale e
legale dell’autonomia locale.
Il principio dell’autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione
interna, e per quanto possibile, dalla Costituzione.
Articolo 3
Concetto di autonomia locale.
1. Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le
collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge,
sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante
di affari pubblici.
2. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a
suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre
di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non
pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra
forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla
legge.
Articolo 4
Portata dell’autonomia locale.
1. Le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione
o dalla legge. Tuttavia, detta norma non vieta il conferimento, alle collettività
locali, di competenze specifiche, in conformità alla legge.
2. Le collettività locali hanno, nell’ambito della legge, ogni più ampia facoltà di
prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro
competenza o sia assegnata ad un’altra autorità.
3. L’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere
di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L’assegnazione di una
responsabilità ad un’altra autorità deve tener conto dell’ampiezza e della
natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia.
4. Le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete
ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un’altra autorità,
centrale o regionale, solamente nell’ambito della legge.
5. In caso di delega dei poteri da parte di un’autorità centrale o regionale, le
14 collettività locali devono fruire, per quanto possibile, della libertà di armonizzare l’esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali. 6. Le collettività locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente. Articolo 5 Tutela dei limiti territorialidelle collettività locali. 1. Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività locali interessate, dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge. Articolo 6 Adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi alle missioni delle collettività locali. 1. Senza pregiudizio di norme più generali emanate dalla legge, le collettività locali devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire un’amministrazione efficace. 2. Lo statuto del personale delle collettività locali, deve consentire un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza; a tal fine, deve associare adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera. Articolo 7 Condizioni dell’eserciziodelle responsabilità a livello locale. 1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato. 2. Esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti dall’esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un’adeguata copertura sociale. 3. Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali. Articolo 8 Verifica amministrativa degli atti delle collettività locali. 1. Ogni verifica amministrativa sulle collettività locali potrà essere effettuata solamente nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge. 2. Ogni verifica amministrativa degli atti delle collettività locali deve di regola avere come unico fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi costituzionali. La verifica amministrativa può, tuttavia, comportare una verifica esercitata da autorità, a livello superiore, dell’opportunità in merito ai compiti, la cui esecuzione è delegata alle collettività locali. 3. La verifica amministrativa delle collettività locali deve essere esercitata nel rispetto di un equilibrio tra l’ampiezza dell’intervento dell’autorità di controllo e dell’importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.
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Articolo 9
Risorse finanziarie delle collettività locali.
1. Le collettività locali hanno diritto, nell’ambito della politica economica nazionale,
a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell’esercizio
delle loro competenze.
2. Le risorse finanziarie delle collettività locali devono essere proporzionate alle
competenze previste dalla Costituzione o dalla legge.
3. Una parte almeno delle risorse finanziarie delle collettività locali deve provenire
da tasse e imposte locali di cui esse hanno facoltà di stabilire il tasso nei limiti
previsti dalla legge.
4. I sistemi finanziari, che sostengono le risorse di cui dispongono le collettività
locali, devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per
consentire loro di seguire, in pratica, per quanto possibile, lo andamento reale
dei costi di esercizio delle loro competenze.
5. La tutela delle collettività locali finanziariamente più deboli richiede la messa in opera
di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti, destinate a
correggere gli effetti di una ripartizione impari di fonti potenziali di finanziamento,
nonché degli oneri loro incombenti. Dette procedure o misure non devono diminuire
la libertà di opzione delle collettività locali nel proprio settore di responsabilità.
6. Le collettività locali dovranno essere opportunamente consultate per quanto
riguarda le modalità dell’assegnazione, nei loro confronti, delle risorse
nuovamente distribuite.
7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettività locali, non
dovranno essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione
di sovvenzioni non deve pregiudicare la libertà fondamentale della politica delle
collettività locali, nel proprio settore di competenza.
8. Per finanziare le loro spese di investimento, le collettività locali devono poter
avere accesso, in conformità alla legge, al mercato nazionale dei capitali.
Articolo 10
Il diritto di associazione delle collettività locali.
1. Le collettività locali hanno diritto, nell’esercizio delle loro competenze, a
collaborare e, nell’ambito della legge, ad associarsi ad altre collettività locali per
la realizzazione di attività di interesse comune.
2. Il diritto delle collettività locali, di aderire ad un’associazione per la tutela e la
promozione dei loro interessi comuni, e quello di aderire ad un’associazione
internazionale di collettività locali, devono essere riconosciuti in ogni Stato.
3. Le collettività locali, possono, alle condizioni eventualmente previste dalla legge,
cooperare con le collettività di altri Stati.
Articolo 11
Tutela legale dell’autonomia locale.
Le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per
garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di
autonomia locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione interna.
16 Disposizioni varie PARTE II Articolo 12 Impegni. 1. Ciascuna Parte s’impegna a considerarsi vincolata da venti almeno dei paragrafi della Parte I della Carta, di cui almeno 10 prescelti tra i paragrafi seguenti: articolo 2, articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, articolo 5, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 2, articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 articolo 10, paragrafo 1, articolo 11. 2. Ciascuno Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notificherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, i paragrafi prescelti in conformità alla norma del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Ciascuna Parte può, in qualsiasi ulteriore momento notificare al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta, che non aveva ancora accettato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Detti successivi impegni verranno considerati come parte integrante della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Parte che effettua la notifica, e produrranno i medesimi effetti dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Articolo 13 Collettività cui si applica la Carta. I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta, si applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio della Parte. Ciascuna Parte può tuttavia, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il settore di applicazione o che intende escludere dal settore di applicazione della presente Carta. Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o regionali nell’ambito di applicazione della Carta, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Articolo 14 Comunicazioni di informazioni. Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ogni opportuna informazione relativa alle disposizioni legislative ed altre misure adottate allo scopo di adeguarsi ai termini della presente Carta.
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PARTE III
Articolo 15
Firma, ratifica, entrata in vigore.
1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica,
di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri
del Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla
Carta, in conformità alle norme del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad
essere vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 16
Clausola territoriale.
1. Ciascuno Stato può, al momento della firma, o al momento del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
indicare il o i territori cui si applicherà la presente Carta.
2. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi altro successivo momento, mediante
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,
estendere l’applicazione della presente Carta ad ogni altro territorio designato
nella dichiarazione. La Carta entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo
la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione resa, in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere
ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in detta dichiarazione, mediante
notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di
ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 17
Denuncia.
1. Nessuna Parte può denunciare il presente Statuto prima dello scadere di un periodo
di cinque anni successivo alla data di entrata in vigore della Carta nei suoi confronti.
Un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Detta denuncia non pregiudica la validità della Carta nei confronti delle altre Parti,
fermo restando che il numero di queste non sia mai inferiore a quattro.
2. Ciascuna Parte può, in conformità alle norme enunciate nel paragrafo
precedente, denunciare ogni paragrafo della Parte I della Carta da essa
accettato, con riserva che il numero e la categoria dei paragrafi cui questa Parte
è vincolata rimangano conformi alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1.
Ciascuna Parte che, a seguito della denuncia di un paragrafo, non si adegui più
alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, sarà considerata come avendo
denunciato la Carta stessa.
18 Articolo 18 Notifiche. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità al suo articolo 15; d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3; e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 13; f) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Carta. Fatto a Strasburgo il 15 ottobre 1985 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa. (Seguono le firme)
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Legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Estratto)
recante: “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”.
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 15 gennaio
2013, n. 12.
In vigore dal 30 gennaio 2013.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I – Oggetto e definizioni
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 81, sesto comma, della
Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e
dell’articolo 5 della medesima legge costituzionale.
2. La presente legge può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo
espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell’articolo 81, sesto
comma, della Costituzione.
…omissis…
Capo IV – Equilibrio dei bilanci delle regioni e
degli enti locali e concorso dei medesimi enti
alla sostenibilità del debito pubblico
Art. 9
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e
delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio
quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate
finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate
correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di
ammortamento dei prestiti.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, qualora, in sede di
rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri
un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b),
20 adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo. 3. Eventuali saldi positivi sono destinati all’estinzione del debito maturato dall’ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dell’equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall’articolo 10. 4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell’equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro. 5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Art. 10 Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali 1. Il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall’articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), che l’ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all’indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all’indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. 4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l’equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell’equilibrio della gestione di cassa finale dell’anno successivo del complesso degli enti della
21
regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che
non hanno rispettato il saldo previsto.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono
disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.*
Art. 11
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni
fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il
Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al
verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali,
alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all’indebitamento
consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto
consolidato. L’ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma è
determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla
base della stima degli effetti dell’andamento del ciclo economico, tenendo conto
della quota di entrate proprie degli enti di cui all’articolo 10, comma 1,
influenzata dall’andamento del ciclo economico.
2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale
rispetto all’obiettivo programmatico ai sensi dell’articolo 6, l’ammontare del
Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato anche tenendo
conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza
degli enti di cui all’articolo 10, comma 1.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all’articolo 10, comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della
quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall’andamento del ciclo
economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo
sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla
trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Art. 12
Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico
1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del
complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente articolo, nonché,
secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge.
2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di
cui al comma 1 influenzata dall’andamento del ciclo economico, determinano la
* Con sentenza del 10 aprile 2014, n. 88, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», sdopo le
parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo».
22 misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a). 3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall’andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. …omissis… Capo VIII – Disposizioni finali Art. 20 Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche 1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio dei bilanci di cui all’articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1. Art. 21 Disposizioni transitorie e finali 1. È autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un’apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall’adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio. L’attività di sperimentazione è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenta alle Camere una relazione in merito all’attività di sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall’adozione di un bilancio «a base zero». 2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilità di cui all’articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all’articolo 15 della presente legge. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell’articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
23
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
24 Legge. 7 aprile 2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. 3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. 4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141. 5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I princìpi della presente legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree
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metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla
regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima,
ferma restando l’iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle
province limitrofe, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la
modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l’adesione alla città
metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta
nell’ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario,
in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo
promuove un’intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta
giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento
dell’intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del
Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell’interno, udito il parere del
presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all’approvazione e alla
presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di
province e di città metropolitane, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della
Costituzione.
7. Sono organi della città metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
8. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio
metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo, propone
alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco
metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del
sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al
parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla
conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni
compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente.
La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto
disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.
9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche
proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo
dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente.
10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali
dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché
26 l’articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9. 11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto: a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano; b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d’intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti; d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana. 12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime. 13. Abrogato. 14. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato ‘testo unico”.
27
15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano,
indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e
la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana
approva lo statuto.
16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e
succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità
interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di
sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri
organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla
predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo
statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al
presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco
metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al
consiglio metropolitano.
17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica
la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai
commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero
comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei
medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi
del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono
conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della
città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il
termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla
predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015
sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi
provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal
trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.
19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente
superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente
superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del
consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio
metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune
capoluogo.
28 22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E’ inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E’ altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana. 23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 60, comma 1: 1) all’alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»; 2) il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»; b) all’articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»; c) l’articolo 65 è sostituito dal seguente: «Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). – 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. 2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune. 3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune». 24. L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.
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25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei
comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i
sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale
comporta la decadenza da consigliere metropolitano.
26. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di
candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento
degli aventi diritto al voto.
27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore
al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore
qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra
decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale di cui al
comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più
rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto
della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione
delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello
minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.
28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre
2012, n. 215, non si applica il comma 27.
29. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito
presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso
l’amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici
del ventesimo giorno antecedente la votazione.
30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a
liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al
territorio della città metropolitana. L’elezione avviene in unica giornata presso
l’ufficio elettorale di cui al comma 29.
31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale di cui al comma
29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli
aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma
33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui
sono in carica.
32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice
determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del
comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.
33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle
seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
30 b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti; c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti; d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti; e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti; f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti; g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti; h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti; i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. 34. L’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell’allegato A annesso alla presente legge. 35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34. 36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 … fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. 37. L’ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio: a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista; b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati; c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni. 38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane. 39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.
31
40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri
metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata
comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni
caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica
per cessazione dalla titolarità dell’incarico di sindaco del proprio comune, il
vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri
metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei
limiti stabiliti dallo statuto.
42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la
convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città
metropolitana.
43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza
metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.
44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno,
alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e
quelle attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle
funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché,
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti
funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del
territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio
delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio,
anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel
rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di
comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza
della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e
all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici,
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.
D’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di
predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei
contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della
pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche
assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e
coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano
strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione in ambito metropolitano.
32 45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione. 46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione. 47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. 48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento. 49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell’interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all’esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza. 49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l’appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all’apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l’accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al
33
momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione
Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al
momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra
accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova
Provincia di Monza e Brianza. L’eventuale differenza tra il valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città
metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al
momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo,
positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della
città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le
parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche
mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di
Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma
49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società
decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti
dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il
comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto
dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della
ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo
periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento
delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova
Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione
di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La
decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi.
50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in
materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’articolo 4 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle
relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all’articolo
117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell’articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al
comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al
predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome
di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d’Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:
34 a) il presidente della provincia; b) il consiglio provinciale; c) l’assemblea dei sindaci. 55. Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente. L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. 56. L’assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. 57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. 59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni. 60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. 61. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. 61-bis. All’articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: ‘legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,’ sono inserite le seguenti: ‘nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56′.
35
62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto.
L’elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito
presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede
di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della
provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.
64. E’ eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero
di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di
voti, è eletto il candidato più giovane.
65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla
carica di sindaco.
66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i
consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone
immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del
presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì
assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità,
secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici
componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici
componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci
componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni
della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri
comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da
consigliere provinciale.
70. L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli
stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore
al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore
qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra
decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la
lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato,
procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione
di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal
comma 70 è inammissibile.
36 72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71. 73. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. 74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61. 75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica. 76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. 77. L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. 78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia. 79. In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. 80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
37
81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei
commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti
preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l’assemblea
dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche
entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche
statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere
sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della
provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti
i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio
2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta
provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione e per
gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia
eletto ai sensi dei commi da 58 a 78.
83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l’assemblea dei sindaci approva le
modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi
dall’insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle
modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l’esercizio del
potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di
componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a
carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e
assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta,
esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e
valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e
controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della
programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione
delle pari opportunità sul territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti
ulteriori funzioni fondamentali:
38 a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione. 88. La provincia può altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. 89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. 90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono princìpi fondamentali della materia e princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione: a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
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b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al
presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono
individuate misure premiali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni
individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata,
le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto
dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze,
sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per
l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai
sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo
determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono
considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119
della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l’esercizio
delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e
fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per
quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in
materie di competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma 91 ovvero di
mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle
funzioni amministrative delle province di competenza statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento
dell’esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno
e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando
l’obiettivo complessivo. L’attuazione della presente disposizione non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare
attuazione all’accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione
abbia provveduto, si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
40 96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l’ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; c) l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti; d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell’indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell’ente subentrante, nell’ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio. 97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei princìpi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
41
b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119
della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano
nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della
successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.
98. Al commissario di cui all’articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni,
nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina
di cui all’articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei
commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì,
le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari
straordinari dell’ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del
comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari
nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della
presente legge.
101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma
capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla
presente legge.
102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile
2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita
dall’articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste
al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma
capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è
chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica
italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
104. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a
13 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni,
sono abrogati.
105. All’articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
42 a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione»; c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni». 106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell’articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell’unione di comuni deve altresì rispettare i princìpi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti. 107. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente: «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»; b) il comma 31 è sostituito dal seguente: «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite». 108. Tutte le cariche nell’unione sono esercitate a titolo gratuito. 109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione
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inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in
materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste
dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma
associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario
nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei comuni che la
compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario
nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei comuni che la
compongono;
c) le funzioni dell’organo di revisione, per le unioni formate da comuni che
complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore
e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di controllo di
gestione sono attribuite dal presidente dell’unione, sulla base di apposito
regolamento approvato dall’unione stessa.
111. Il presidente dell’unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le
funzioni attribuite al sindaco dall’articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel
territorio dei comuni che hanno conferito all’unione la funzione fondamentale della
polizia municipale.
112. Qualora i comuni appartenenti all’unione conferiscano all’unione la funzione
della protezione civile, all’unione spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei
piani di emergenza di cui all’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e
approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di
cui all’articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.
113. Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di
procedura penale, e di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65,
relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di
appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di
esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al
territorio dei comuni in cui l’unione esercita le funzioni stesse.
114. In caso di trasferimento di personale dal comune all’unione di comuni, le
risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel
precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori
rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti
risorse dell’unione.
115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni
composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
44 116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione. 117. L’articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell’istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l’istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi». 118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni. 118-bis. L’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: ‘Art. 20. – (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali). – 1. A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno sono disciplinati le modalità e i termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 5. A decorrere dall’anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo’. 119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
45
120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è
coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto
da coloro che, alla data dell’estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco
e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato
sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti
urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta
della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su
quelle in corso.
121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28
dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si
applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale,
che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di
diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono
una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se
appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente
esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato
comma 28 dell’articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione del comune derivante
da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da
parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i
soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri
organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
123. Le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, alle politiche di
sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1°
aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l’intero importo,
a decorrere dall’anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo
comune avente medesima destinazione.
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i
bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni
restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione
dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile
dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del
nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione
contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione
demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello
statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo
comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del
46 regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti. 125. Il comune risultante da fusione: a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall’istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l’approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell’interno; b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del testo unico, per l’individuazione degli stanziamenti dell’anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti; c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali. 126. Ai fini di cui all’articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti. 127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l’indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti. 128. L’istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefìci che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali. 129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti. 130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell’articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell’articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.
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130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma
28 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare
idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando
l’obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.
132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono
mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti
preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato
amministrativo del nuovo comune.
133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall’istituzione del
nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede
l’omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione
della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve
diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
134. Per l’anno 2014, è data priorità nell’accesso alle risorse di cui all’articolo 18,
comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per
fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.
135. All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è
composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli
assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il
numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima
di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in
materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte
prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in
rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei
revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal
computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori
quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.
48 137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. 138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati. 139. All’articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti». 140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia, secondo le modalità e i princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria. 141. Dall’attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 142. All’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse. 143. Il comma 115 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all’entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. 144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. 145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza
49
pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali
subentrano.
147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi
complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione
vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito
territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l’organizzazione
periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche
amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti
territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al
livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo
piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell’economia e
delle finanze, al Ministero dell’interno per il coordinamento della logistica sul
territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i
risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le
amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel
termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.
148. Le disposizioni della presente legge non modificano l’assetto territoriale degli
ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle
rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
149. Al fine di procedere all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l’applicazione degli
interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di
attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare,
anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli
adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su
proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza
unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della
riforma.
150. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e
le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100
milioni di euro per l’anno 2014, a 60 milioni di euro per l’anno 2015 e a 69 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016. Con decreto del Ministero dell’interno di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del
contributo di cui al periodo precedente.
50 150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. 151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
51
Ulteriori provvedimenti di particolare rilevanza:
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Relativi Principi contabili generali ed applicati, di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo n. 118/2011, costituenti parte integrante dello stesso.
In particolare:
Principio contabile applicato della programmazione;
Principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale;
Principio contabile applicato del bilancio consolidato.
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno del 2 aprile 2015.
Modalità e tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015
rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla
rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del
riaccertamento straordinario dei residui.
52 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ….(Omissis)… E m a n a il seguente decreto legislativo: Articolo 1. 1. È approvato l’unito testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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PARTE PRIMA – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto.
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di
ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le
attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina
dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che
costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L’entrata in
vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono
introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.
Articolo 2
Ambito di applicazione.
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province,
le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di
comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì,
salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di
quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove
previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
Articolo 3
Autonomia dei comuni e delle province.
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
54 2. Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Articolo 4 Sistema regionale delle autonomie locali. 1. Ai sensi dell’articolo 117, primo e secondo comma, e dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province. 2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall’articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio. 3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. 4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. 5. Le regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze.
55
Articolo 5
Programmazione regionale e locale.
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del
programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali
alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della
regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti
della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni
e delle province rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e
procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i
programmi regionali, ove esistenti.
Articolo 6
Statuti comunali e provinciali.
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell’ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le
norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le
attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i
modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto
stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti
amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal
presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di
pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per
garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non
elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi
dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi
dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto
56 è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente. 6. L’ufficio del Ministero dell’interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi. Articolo 7 Regolamenti. 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. Articolo 7-bis Sanzioni amministrative. 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 8 Partecipazione popolare. 1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
57
2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo
le modalità stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione
nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini
singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo
esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un
adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare
materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza
con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla
vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente
soggiornanti.
Articolo 9
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale.
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al
comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune
ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha
promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni
e ai ricorsi promossi dall’elettore.
3. Abrogato.
Articolo 10
Diritto di accesso e di informazione.
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia
che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in
quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone,
dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti
amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei
58 procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione. 3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali assicurano l’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. Articolo 111 Difensore civico. 1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. 3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista all’articolo 127. Articolo 12 Sistemi informativi e statistici. 1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale. 2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E’ in ogni caso assicurata l’integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale. 3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
59
TITOLO II – SOGGETTI
CAPO I –Comune
Articolo 13
Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi
alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti
dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme
sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Articolo 14
Compiti del comune per servizi di competenza statale.
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare
e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai
sensi dell’articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono
essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari,
assicurando le risorse necessarie.
Articolo 15
Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare
le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme
previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono
essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui
costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale
limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive
leggi regionali possono, anche prima dell’istituzione del nuovo ente, mediante
approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo
statuto che entrerà in vigore con l’istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente
fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo
statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto
60 della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono2 3. 4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. Articolo 16 Municipi. 1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. 2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l’organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione. Articolo 17 Circoscrizioni di decentramento comunale4. 1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 2. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. 3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. 4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento. 5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla
61
normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di
decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina
o designazione. Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la
designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in
modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli
uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell’articolo 73, commi 1 e 3, e
agli uffici pubblici. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni
esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della
normativa statutaria.
Articolo 18
Titolo di città.
1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro dell’interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici
e per l’attuale importanza.
CAPO II – Provincia
Articolo 195
Funzioni.
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che
riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti
settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle
calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento,
disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione
statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed
alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa
proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse
62 provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. 3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali. Articolo 20 Compiti di programmazione. 1. La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei comuni. 2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. 4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento. 5. Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
63
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze,
si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto
dei loro programmi pluriennali.
Articolo 21
Revisione delle circoscrizioni provinciali
1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove province i
comuni esercitano l’iniziativa di cui all’articolo 133 della Costituzione, tenendo conto
dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si
svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione
residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza,
entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da
consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio
economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l’intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l’iniziativa dei comuni, di cui all’articolo 133 della Costituzione, deve
conseguire l’adesione della maggioranza dei comuni dell’area interessata, che
rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area
stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni
territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l’istituzione di nuove province non comporta necessariamente l’istituzione di
uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al
territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse
finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione le regioni
emanano norme intese a promuovere e coordinare l’iniziativa dei comuni di cui alla
lettera d) del comma 3.
CAPO III – Aree metropolitane
Articolo 22
Aree metropolitane.
Abrogato.
64 Articolo 23 Città metropolitane. Abrogato. Articolo 24 Esercizio coordinato di funzioni. 1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie: a) pianificazione territoriale; b) reti infrastrutturali e servizi a rete; c) piani di traffico intercomunali; d) tutela e valorizzazione dell’ambiente e rilevamento dell’inquinamento atmosferico; e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; g) smaltimento dei rifiuti; h) grande distribuzione commerciale; i) attività culturali; l) funzioni dei sindaci ai sensi dell’articolo 50, comma 7. 2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all’istituzione della città metropolitana. Articolo 25 Revisione delle circoscrizioni comunali. 1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell’area metropolitana. Articolo 26 Norma transitoria. 1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane. 2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
65
CAPO IV – Comunità Montane6
Articolo 27
Natura e ruolo.
1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni
montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la
valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni
conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente
può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I
rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei
comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza
delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all’articolo 4, gli
ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da
consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato
delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con
provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e
di quelli dell’Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente
montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15
per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di
provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L’esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi
speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni
e dei servizi svolti in forma associata, l’inclusione dei comuni confinanti, con
popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema
geografico e socio-economico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con
quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite
alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si
applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non
66 montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana. 7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell’ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell’andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell’utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica. 8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all’ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni. Articolo 28 Funzioni. 1. L’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l’esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione. 2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali. 3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. 4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento. 5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale. 6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani. 7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell’articolo 32, comma 5.
67
Articolo 29
Comunità isolane o di arcipelago.
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna,
ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità
isolana o dell’arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.
CAPO V – Forme Associative
Articolo 30
Convenzioni.
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali
possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza,
possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa
statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti
partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
Articolo 31
Consorzi7.
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato
di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende
speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle
quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti
una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli
organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo
50 e dell’articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti
68 aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio. 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali. 8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’articolo 113-bis si applicano le norme previste per le aziende speciali. Articolo 328 Unione di comuni. 1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. 2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. 3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. 4. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle
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città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i princìpi previsti
per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e
all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento
degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto
dell’unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive
modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione.
5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali
necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti
dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale
dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della
somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni
partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione
organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione
possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale
idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma
dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5-ter. Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune
facente parte dell’unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi
gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei
comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8
della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.
6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni
partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti
risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi
sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno per le finalità di cui
all’articolo 6, commi 5 e 6.
70 Articolo 33 Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni. 1. Le regioni, nell’emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. 2. Al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all’articolo 4. Nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. 3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite. 4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell’ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l’eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali: a) nella disciplina delle incentivazioni: 1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione; 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale; b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.
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Articolo 34
Accordi di programma.
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o
più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente
della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è
approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della
provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli
effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l’assenso del comune interessato.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni
a pena di decadenza.
6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo
di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non
hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi
sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal
presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto
nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti
pubblici nazionali.
72 8. Allorché l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto. Articolo 35 Norma transitoria. 1. L’adozione delle leggi regionali previste dall’articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell’esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale. TITOLO III – ORGANI CAPO I – Organi di governo del comune e della provincia. Articolo 36 Organi di governo. 1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco. 2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente. Articolo 37 Composizione dei consigli. 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e: a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; h) da 12 membri negli altri comuni9.
73
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a
1.400.000 abitanti;
b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000
abitanti;
c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000
abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province10.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera
provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.
Articolo 38
Consigli comunali e provinciali.
1. L’elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero
dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è
disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in
particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione
delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per
la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di
almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale
fine il sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme
regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli
servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il
funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli
disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e
per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti
urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel
proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
74 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti. 8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141. 9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull’uso della bandiera italiana ed europea. Articolo 39 Presidenza dei consigli comunali e provinciali. 1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio. 2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria. 4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
75
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa
diffida, provvede il prefetto.
Articolo 40
Convocazione della prima seduta del consiglio.
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il
termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è
convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del
presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente
del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori
adempimenti. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra
individuale ai sensi dell’articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei
candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del
medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la
presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata
secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente
della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del
consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all’elezione del presidente del
consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione
regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
Articolo 41
Adempimenti della prima seduta.
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo
secondo la procedura indicata dall’articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la
commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.
76 Articolo 41-bis Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo. Abrogato. Articolo 42 Attribuzioni dei consigli11 12. 1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3 , criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
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3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione,
all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche
da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo
quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a
ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Articolo 43
Diritti dei consiglieri.
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la
convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2, e
di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati
dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati
rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato
ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e
delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute
e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause
giustificative.
Articolo 44
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze
attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni
di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri,
può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività
dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette
commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
78 Articolo 45 Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali. 1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. 2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta. 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli13. 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. Articolo 47 Composizione delle giunte14. 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. 2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
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3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli
assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di
fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere
la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. Fino all’adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e
provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle
seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000
abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e
250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000
abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e
500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra
500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione
superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non
superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10
per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a
cui sono assegnati 45 consiglieri.
Articolo 48
Competenze delle giunte.
1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo
del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni
con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei
partecipanti.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2,
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio
e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora
con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi
generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio.
80 Articolo 49 Pareri dei responsabili dei servizi. 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia15. 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia. 2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. 3. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. 4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
81
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta
le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal
consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della
provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del
precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo
stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia
è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della
propria provincia, da portare a tracolla.
Articolo 51
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.
Limitazione dei mandati.
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio
provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente
della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente
rieleggibile alle medesime cariche16.
82 3. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Articolo 52 Mozione di sfiducia. 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 141. Articolo 53 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia. 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente. 2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59. 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.
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Articolo 54
Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti
in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine
pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare
anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità
nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri
di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine
di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla loro attuazione17.
4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative
alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino
conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o
limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci
interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti
pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica
sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti
di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
84 d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi. 8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. 12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco. CAPO II – Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo. 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l’eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell’Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.
85
Articolo 56
Requisiti della candidatura.
1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in
più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella
stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non
possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio
provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia in più di un comune ovvero di una provincia.
Articolo 57
Obbligo di opzione.
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in
due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque
giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane
eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha
riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed
è surrogato nell’altro consiglio.
Articolo 58
Cause ostative alla candidatura.
Abrogato.
Articolo 59
Sospensione e decadenza di diritto.
Abrogato.
Articolo 60
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica
sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili
dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo,
i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) Abrogato.
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri
di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
Ineleggibilità
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Articolo 56
Requisiti della candidatura.
1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in
più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella
stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non
possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio
provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia in più di un comune ovvero di una provincia.
Articolo 57
Obbligo di opzione.
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in
due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque
giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane
eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha
riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed
è surrogato nell’altro consiglio.
Articolo 58
Cause ostative alla candidatura.
Abrogato.
Articolo 59
Sospensione e decadenza di diritto.
Abrogato.
Articolo 60
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica
sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili
dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo,
i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) Abrogato.
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri
di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
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Articolo 56
Requisiti della candidatura.
1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in
più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella
stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non
possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio
provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia in più di un comune ovvero di una provincia.
Articolo 57
Obbligo di opzione.
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in
due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque
giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane
eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha
riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed
è surrogato nell’altro consiglio.
Articolo 58
Cause ostative alla candidatura.
Abrogato.
Articolo 59
Sospensione e decadenza di diritto.
Abrogato.
Articolo 60
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica
sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili
dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo,
i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) Abrogato.
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri
di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
86 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace; 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate18; 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione. 2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l’interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi19. 4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
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5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al
comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la
domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle
funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente
all’ufficio rivestito.
7. L’aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la
durata del mandato, ai sensi dell’articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo
determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano
per la carica di consigliere provinciale.
Articolo 61
Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia.
1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al
secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario
comunale o provinciale.
1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro
che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado
che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di
servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.
Articolo 62
Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 5 del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, l’accettazione della candidatura a deputato o senatore
comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive
ricoperte.
88 Articolo 6320 Incompatibilità. 1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: 1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente; 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
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7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L’ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte
in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L’ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per
fatto connesso con l’esercizio del mandato.
Articolo 64
Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva
giunta.
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e
provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella
rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della
nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del
sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della
rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.
Articolo 65
Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale.
1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni
compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere
regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili,
rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una
circoscrizione dello stesso o di altro comune.
90 Articolo 66 Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. 1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana. Articolo 67 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità. 1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo. Articolo 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità. 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. 2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche. 3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 60. 4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità. Articolo 69 Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità. 1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta. 2. L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
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3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai
sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2
decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il
consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità
o di incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del
caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l’amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio
lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso
giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria
del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato
dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di
qualsiasi elettore.
Articolo 70
Azione popolare.
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da
qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse
davanti al tribunale civile21.
2. L’azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 15022.
4. Abrogato.
CAPO III – Sistema elettorale
Articolo 71
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti.
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri
comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del
sindaco.
92 2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. 3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. 3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. 4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. 5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. 6. E’ proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. 7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. 8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, … sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria
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decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,
a parità di quest’ultima, per sorteggio.
9. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali
secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista
aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati
che precedono nell’ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di
minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati
compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei
votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è
nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la
presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede
al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall’articolo 18, terzo, quarto e
quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
consentendo, in ogni caso, l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di
tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
Articolo 72
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a
suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della
presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per
l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del
consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco,
scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della
lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere
riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un
unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad
esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun
elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non
collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. E’ proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi.
94 5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. 6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento. 7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. 8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. 9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età. Articolo 73 Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 1. Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
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2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il
nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo
da affiggere all’albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla
carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell’art. 72, tracciando un
segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere,
nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di
preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da
lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare
candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda
preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3.
4. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione
dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati
dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al
primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun
gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l’assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione
del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale
di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, …. sino
a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i
quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di
liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a
parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti
sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo
l’ordine dei quozienti.
9. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di
esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, …..
sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano
in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
96 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. 12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. Articolo 74 Elezione del presidente della provincia. 1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l’elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale. 2. Oltre a quanto previsto dall’art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l’affissione presso l’albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili. 3. All’atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l’elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. 4. La scheda per l’elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni
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del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di
collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del
candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati
contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle
schede con il diametro di centimetri 3.
5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale
tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare
sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno
sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso
collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei
modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere
provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di
presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla
carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il
voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di
presidente della provincia.
6. E’ proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene
la maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede
ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a
quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di
presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al
ballottaggio il più anziano di età.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al
ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.
Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal
verificarsi dell’evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di
candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al
ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il
collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato
effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla
carica di presidente della provincia, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale
sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato
prescelto.
11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti,
98 è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Articolo 75 Elezione del consiglio provinciale. 1. L’elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all’articolo 74 e al presente articolo23. 2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L’attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia. 6. Per l’assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l’ordine dei quozienti. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
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8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto
presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi
assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore qualora
il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il
candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi
spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai
voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ….. sino a concorrenza del numero dei
seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il
numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di
candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati
alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo
di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più
gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio
spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi
di candidati collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri
provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l’ordine delle rispettive cifre
individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata
moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e
dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a
consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si
assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal
candidato.
Articolo 76
Anagrafe degli amministratori locali e regionali.
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero
dell’interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e
regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla
tenuta ed all’aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L’anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e
regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di
collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti
presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione
telematica.
100 3. Per gli amministratori non elettivi l’anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi. 4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell’anagrafe. Capo IV – Status degli amministratori locali Articolo 77 Definizione di amministratore locale. 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. Articolo 78 Doveri e condizione giuridica. 1. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. 2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
101
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al
comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di
strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e
sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto
della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è
sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri
comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso
enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei
relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere
soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del
mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene
svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con
criteri di priorità24.
Articolo 79
Permessi e licenze.
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali,
provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché
dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti,
hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la
partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del
luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i
predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del
giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la
mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
2. Abrogato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali,
metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli
circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali,
ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente
istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle
conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli
statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per
partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il
diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il
luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro25.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città
metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra
enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i
102 presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. 6. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente. Articolo 80 Oneri per permessi retribuiti26. 1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 6727. Articolo 81 Aspettative. 1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all’articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86. Articolo 8228 Indennità. 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della
103
provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i
presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi
esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra
enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l’aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal
presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un
consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista
per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di
presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il
rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i
permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici
possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo
pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente29.
3. Ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione
e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro
di qualsiasi natura.
4. Abrogato.
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili.
L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. Abrogato.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal
presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo
costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente
articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli
enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale
104 delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) Soppressa. f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato. 9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata. 10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. 11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. Articolo 83 Divieto di cumulo. 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo. 2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche. 3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell’esercizio dell’opzione
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o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l’indennità per la
carica sopraggiunta non viene corrisposta.
Articolo 84
Rimborso delle spese di viaggio.
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del
presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del
Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali30.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su
richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e
soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle
finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi
assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli
uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Articolo 85
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai
permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano
anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni
internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei
componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e
regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
Articolo 86
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative31.
1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione
tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e
assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i
presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per
gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in
106 aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico. 3. L’amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell’indennità di carica annua da parte dell’ente e per l’eventuale residuo da parte dell’amministratore. 4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724. 5. Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave32. 6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l’eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni se successiva.
107
Articolo 87
Consigli di amministrazione delle aziende speciali.
1. Fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai
componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 78, comma 2, nell’articolo 79,
commi 3 e 4, nell’articolo 81, nell’articolo 85 e nell’articolo 86.
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I – Uffici e personale
Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali.
1. All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti
ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e le
altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche
amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.
Articolo 89
Fonti.
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto,
l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto
demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento delle
procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello
svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca;
g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle
pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di
impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le
assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall’articolo 36 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
108 4. In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari. 6. Nell’ambito delle leggi nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Articolo 90 Uffici di supporto agli organi di direzione politica. 1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale33. Articolo 91 Assunzioni. 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
109
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice
delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre
1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della
quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono
prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione
a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità
acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di
tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i
posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.
Articolo 92
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo
determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I
dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’amministrazione
di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per
l’assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o
stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di
discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8
dell’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 93
Responsabilità patrimoniale.
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le
disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
110 2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 4. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi. Articolo 94 Responsabilità disciplinare. 1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell’interessato dalla funzione o dall’ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell’ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni. 2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell’articolo 58 e del comma 6 dell’articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare. Articolo 95 Dati sul personale degli enti locali. 1. Il Ministero dell’interno aggiorna periodicamente, sentiti l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l’Unione delle province d’Italia (Upi) e l’Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali. 2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali prevista dall’articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
111
Articolo 96
Riduzione degli organismi collegiali.
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei
procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze,
con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio
finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo
collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei
fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non
identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo
all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che
riveste preminente competenza nella materia.
CAPO II – Segretari comunali e provinciali
Articolo 97
Ruolo e funzioni.
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui
all’articolo 102 e iscritto all’albo di cui all’articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista
dal comma 1 dell’articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei
loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo
108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.
Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel
caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
c) roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e
autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente34;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108
comma 4.
112 5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali. 2. Il numero complessivo degli iscritti all’albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia di cui all’articolo 102 e funzionale all’esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. 3. I comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province35. 4. L’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno. 5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia. Articolo 99 Nomina. 1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 98. 2. Salvo quanto disposto dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
113
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni
dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i
quali il segretario è confermato.
Articolo 100
Revoca.
1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei
doveri d’ufficio36.
Articolo 101
Disponibilità e mobilità.
1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo
di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due
anni.
2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all’albo ed è posto a disposizione
dell’Agenzia autonoma di cui all’articolo 102 per le attività dell’Agenzia stessa o per
l’attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l’espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell’ente presso cui
presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento
economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.
2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in
posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione
presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il
termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.
3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati
imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri
d’ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico
tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di
indennità per l’espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede
il segretario viene collocato d’ufficio in mobilità presso altre pubbliche
amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali
ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro. Alla cessazione dell’incarico, il segretario comunale o provinciale viene
collocato nella posizione di disponibilità nell’ambito dell’albo di appartenenza”.
114 Articolo 102 Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali. Abrogato37. Articolo 103 Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia autonoma. Abrogato38. Articolo 104 Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali39. 1. L’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l’eventuale stipula di convenzioni per l’attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca. 2. L’Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno. Articolo 105 Regioni a statuto speciale. 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione. 2. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all’emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l’applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118. Articolo 106 Disposizioni finali e transitorie. 1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell’assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
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2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell’albo ai sensi dell’articolo 17,
comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e trasferiti presso altre pubbliche
amministrazioni, permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento
qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.
3. Ai fini dell’attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari comunali di cui
all’articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465, o all’articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle
amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della
citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al trattamento economico,
fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali fino alla data del
trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste
imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio
presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
CAPO III – Dirigenza ed incarichi
Articolo 107
Funzioni e responsabilità della dirigenza.
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i
poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di
governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti
tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli
articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
116 f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54. 6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. 7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall’articolo 147 del presente testo unico. Articolo 108 Direttore generale40 41. 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro
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assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell’incarico non
può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere
alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore
generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i
comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni
altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni
possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.
Articolo 109
Conferimento di funzioni dirigenziali.
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo
50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso
di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della
giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al
termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di
gestione previsto dall’articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione
degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di
direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo
107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d),
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Articolo 11042
Incarichi a contratto.
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a
tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei
118 posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico43. 2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio44. 6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
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Articolo 111
Adeguamento della disciplina della dirigenza.
1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell’esercizio della propria
potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai
principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V – SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Articolo 112
Servizi pubblici locali.
1. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione
dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali.
2. Abrogato.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Articolo 11345
Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed
affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre
disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.
Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati
dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto
pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle
altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo
quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti
a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.
120 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E’, in ogni caso, garantito l’accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi. 4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 5. Abrogato. 5-bis. Abrogato. 5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all’articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. 6. Abrogato. 7. Abrogato. 8. Abrogato.
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9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di
affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli
enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.
10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico
servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta
di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le
società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio,
allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire
e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L’ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle
società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi
alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla
durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle
normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è
incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a
disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la
gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone
stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla
società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del
comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al
comma 5.
14. Abrogato.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
15-bis. Abrogato.
15-ter. Abrogato.
15-quater. Abrogato.
Articolo 113-bis46
Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
122 b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. 2. E’ consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 4. Abrogato. 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio. Articolo 114 Aziende speciali ed istituzioni. 1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L’azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile47. 2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L’istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell’ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 151, comma 2. L’ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all’art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l’adozione della contabilità economico-patrimoniale48. 3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale. 4. L’azienda e l’istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo dell’equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l’istituzione, l’obbligo del pareggio finanziario49.
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5. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali
sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono
disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al
registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro
il 31 maggio di ciascun anno.
6. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli
indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della
gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei
confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito
organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell’azienda da
sottoporre all’approvazione del consiglio comunale50:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i
rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale51;
c) il bilancio di esercizio52;
d) il piano degli indicatori di bilancio53.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti
dell’istituzione da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il
documento di programmazione dell’istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo
schema di cui all’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui
all’allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, completo dei relativi allegati54.
Articolo 115
Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni.
1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti
unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il
capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in
misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore
124 all’importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L’eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie. 2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile. 3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili. 4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell’applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 5. Abrogato. 6. Il conferimento e l’assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali. 7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell’azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile. 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l’assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. 7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni
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sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1
rispondono in ogni caso le regioni.
Articolo 116
Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali.
1. Gli enti locali possono, per l’esercizio di servizi pubblici di cui all’articolo 113-bis e
per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio,
nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che
non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle
competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il
vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da
disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci
privati e all’eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di
evidenza pubblica. L’atto costitutivo delle società deve prevedere l’obbligo dell’ente
pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici
locali una quota delle azioni può essere destinata all’azionariato diffuso e resta
comunque sul mercato.
2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti
locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme
vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell’entrata in funzione dell’opera,
l’ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti
in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al
presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni
altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con
atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni
dell’articolo 7, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni.
Articolo 117
Tariffe dei servizi.
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da
assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa
gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
126 b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. 3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici. Articolo 118 Regime del trasferimento di beni. 1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell’articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all’articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà. 2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell’ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274 comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell’articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. 3. Abrogato.
127
Articolo 119
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni.
1. In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di
favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti
locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti
pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Articolo 120
Società di trasformazione urbana.
1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e
della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati
delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione
degli immobili interessati dall’intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente
o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
3. Gli immobili interessati dall’intervento di trasformazione sono individuati con
delibera del consiglio comunale. L’individuazione degli immobili equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere
pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall’intervento
possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione
urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli
obblighi e i diritti delle parti.
Articolo 121
Occupazione d’urgenza di immobili.
1. Abrogato.
Articolo 122
Lavori socialmente utili.
1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori
socialmente utili, previste dall’articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e successive
modifiche ed integrazioni.
128 Articolo 123 Norma transitoria. 1. Resta fermo l’obbligo per gli enti locali di adeguare l’ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all’articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese. 2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 3. Abrogato. TITOLO VI -CONTROLLI CAPO I – Controllo sugli atti Articolo 124 Pubblicazione delle deliberazioni. 1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio del comune ove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni. Articolo 125 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo. 1. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento. Articolo 126 Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità. 1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 130 della Costituzione55 sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell’ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.
129
2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.
Articolo 127
Controllo eventuale.
1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti
delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un
quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero
un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne
facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci
giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di
rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di
controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L’organo
che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da
comunicazione all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i
vizi riscontrati. In tal caso, se l’ente non ritiene di modificare la delibera, essa
acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio.
3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell’organo
regionale di controllo ogni altra deliberazione dell’ente secondo le modalità di cui
all’articolo 133.
Articolo 128
Comitato regionale di controllo.
1. Per l’esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto del presidente
della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle
province.
2. Sono disciplinate con legge regionale l’elezione, a maggioranza qualificata dei
componenti del comitato regionale di controllo di cui all’articolo 130, comma 1
lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di
morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità
sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.
3. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per
materia, salvaguardando con forme opportune l’unitarietà di indirizzo. A tal fine la
regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica
130 delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento. 4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti definitivi. 5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni. Articolo 129 Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo. 1. Possono essere attivati nell’ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all’adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell’attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza. Articolo 130 Composizione del comitato. 1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti: a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui: 1) uno iscritto da almeno dieci anni nell’albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale; 2) uno iscritto da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali; 3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; 4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza; b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell’Amministrazione civile dell’interno in servizio nelle rispettive province. 2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo. 3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.
131
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un
vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni
del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la
maggioranza dei rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono
collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non
retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle
aspettative previsti per gli amministratori locali.
Articolo 131
Incompatibilità ed ineleggibilità.
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di
controllo:
a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b) i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del
comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell’anno precedente alla
costituzione del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle
lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al
controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti
locali della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la
regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello
provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi
nell’anno precedente alla costituzione del comitato.
Articolo 132
Funzionamento del comitato.
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le
indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del
vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione
delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge
regionale.
132 2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un’indennità di carica ai componenti sono a carico della regione. 3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell’adeguatezza funzionale e dell’autonomia dell’organo. Articolo 133 Modalità del controllo preventivo di legittimità. 1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito. Nell’esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse. 2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all’articolo 126, comma 1 può disporre l’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l’esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell’audizione dei rappresentanti. 3. Il comitato può indicare all’ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. 4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso. 5. Non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo. Articolo 134 Esecutività delle deliberazioni. 1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all’adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all’ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del
133
decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di
non aver riscontrato vizi di legittimità.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo
sospende l’esecutività delle stesse fino all’avvenuto esito del controllo.
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo
eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
Articolo 135
Comunicazione deliberazioni al prefetto.
1. Il prefetto, nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal
Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di
fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo
mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a
caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero
quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle
pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli
interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano
sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali
relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le
modalità e i termini previsti dall’articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni
sono comunicate al prefetto contestualmente all’affissione all’albo.
Articolo 136
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di
commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero
dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta
giorni dal conferimento dell’incarico.
Articolo 137
Poteri sostitutivi del Governo.
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di
accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
134 dall’appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere. 2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. 3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall’articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente. Articolo 138 Annullamento straordinario. 1. In applicazione dell’articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d’ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità. Articolo 139 Pareri obbligatori. 1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge. Articolo 140 Norma finale. 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all’articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi
135
sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i corrispondenti
organi di governo.
CAPO II – Controllo sugli organi
Articolo 141
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e
dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o
del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della
metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il
presidente della provincia;
4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà
dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano
sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti
entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di
scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale
il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo
predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto
dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua
approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data
comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio56.
2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il
quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto
gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad
adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di
136 neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. 4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. 5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. 6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. 8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell’interno. Articolo 142 Rimozione e sospensione di amministratori locali. 1. Con decreto del Ministro dell’interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. 1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della
137
promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei
rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il
Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell’emergenza assegna all’ente
interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo
Sottosegretario, con decreto del Ministro dell’interno possono essere rimossi il
sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al
comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
Articolo 143 57 58
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei
dirigenti e dipendenti.
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59,
comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o
indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori
di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali
da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli
organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o
l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare
grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni
opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente
interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta
da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri
di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai
sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi
dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre
mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della
commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di
condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la
138 partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. 4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente. 6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei
139
presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su
collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il
Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria
competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione
previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono
allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il
Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta
o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a
diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di
assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione
del turno annuale ordinario di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento
cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n.
182 del 1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga
della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno
antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso,
osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista,
gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel
cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo
turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità
sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione
d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori
indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di
cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto
di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente
mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di
140 sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. 13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141. Articolo 144 Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio. 1. Con il decreto di scioglimento di cui all’articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. 2. Presso il Ministero dell’interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. 3. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l’esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2. Articolo 145 Gestione straordinaria. 1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell’articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l’assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell’amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell’interno. La prefettura, in caso di ritardo nell’emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere
141
della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni
centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di
lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla
durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si
provvede con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato
delle vendite disposte a norma dell’articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.
282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai
sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di
assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della
valutazione dell’attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di
lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera
e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e
degli enti locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita
realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell’articolo 144, entro il termine di sessanta giorni dall’insediamento,
adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già
approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla
commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è
inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della
pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici
tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti
all’amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del
commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla
dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli
stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni
del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli
enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con
contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di
insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle
amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del
periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell’articolo 143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di
infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudicazione di
appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l’affidamento in
concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1
dell’articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli
ispettori di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli
accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari e può disporre d’autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in
qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del
contratto già concluso.
142 5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell’articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell’apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell’Anci, dell’Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare. Articolo 145-bis Gestione finanziaria. 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, il Ministero dell’interno provvede all’anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L’anticipazione è subordinata all’approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell’interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all’articolo 155. 2. L’importo dell’anticipazione di cui al comma 1 è pari all’importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell’entrata, come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l’anno nel quale perviene la richiesta. Dall’anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell’IRPEF per l’esercizio in corso. A decorrere dall’esercizio successivo il Ministero dell’interno provvederà, in relazione al confronto tra l’anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell’anticipazione medesima. 3. L’organo di revisione dell’ente locale è tenuto a vigilare sull’attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all’amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell’organo di revisione è considerato grave inadempimento. 4. Il finanziamento dell’anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall’ente sciolto ai sensi dell’articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell’anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell’annualità sono indicate dal Ministero dell’interno all’ente locale secondo le norme vigenti.
143
Articolo 146
Norma finale.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti
locali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli
organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle
aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto
compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull’attività
svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
CAPO III – Controlli interni
Articolo 147
Tipologia dei controlli interni59.
1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,
individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di
regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché
tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità
interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile
del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei
servizi;
d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di
attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo
170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi
gestionali esterni dell’ente60;
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia
mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a
misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.
144 3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 4. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite. 5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. Articolo 147-bis Controllo di regolarità amministrativa e contabile61. 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Articolo 147-ter Controllo strategico62. 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l’ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
145
predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi
di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate
confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L’ente locale
con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a
50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare
in forma associata la funzione di controllo strategico.
2. L’unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del
direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non
è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre
all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni
consiliari di ricognizione dei programmi.
Articolo 147-quater
Controlli sulle società partecipate non quotate63.
1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di
controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli
sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo,
l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma
6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo
parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la
situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio,
la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il
monitoraggio periodico sull’andamento delle società non quotate partecipate,
analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune
azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari
rilevanti per il bilancio dell’ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non
quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni64.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione,
agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l’anno 2014 agli
enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall’anno
2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del
comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall’anno 2015, secondo le
disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate
146 partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Articolo 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari65. 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. CAPO IV – Controlli esterni sulla gestione Articolo 148 Controlli esterni. 1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale66 67. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
147
a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali68.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le
procedure di cui al comma 269.
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie
di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 248 del presente testo unico, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori
responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad
un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di
commissione della violazione.
Articolo 148-bis
Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti
locali.
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci
preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto
degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo
previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità,
suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari
degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto
anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di
servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.
3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle
competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economicofinanziari,
della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a
garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati
l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta
giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti
provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è
preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la
mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
148 PARTE SECONDA ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 149 Principi generali in materia di finanza propria e derivata. 1. L’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale. 2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate. 5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale. 6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
149
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo
della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi
pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui
servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe
o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le
regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei
comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della
prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti
degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente
interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri
perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche
unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
11. L’ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a
parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale
dello Stato e non è riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano
regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura
finanziaria degli oneri necessari all’esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da
leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le
regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse
attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della
programmazione regionale.
Articolo 150
Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile.
1. L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla
legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo
unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11870.
2. L’ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di
programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività
di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell’organo di
revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del
risanamento finanziario.
3. Abrogato71.
150 Articolo 151 Principi generali72. 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio73 di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre74, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze75. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario. 3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione: a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria; b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale. 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.
151
8. Entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci
dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 11876.
Articolo 152
Regolamento di contabilità.
1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi
contabili stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità
organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità,
ferme restando le disposizioni previste dall’ordinamento per assicurare
l’unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile77.
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei
risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di
funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze
specifiche dei soggetti dell’amministrazione preposti alla programmazione, adozione
ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e
contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi
vigenti.
4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte
seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore
di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si
applicano qualora il regolamento di contabilità dell’ente rechi una differente
disciplina:
a) articolo 17778;
b) articolo 185, comma 379;
c) articoli 197 e 19880;
d) articolo 20581;
e) articoli 213 e 21982;
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
Articolo 153
Servizio economico-finanziario.
1. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati
l’organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione
corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l’importanza economicofinanziaria
dell’ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività
finanziaria.
152 2. E’ consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. 3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità. 4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica83. 5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità. 6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta. 7. Lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. Articolo 154 Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. 1. E’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell’interno l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali84.
153
2. L’Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la
Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui
all’art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, l’adeguamento e la corretta applicazione dei principi
contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della
finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli
effetti prodotti dall’applicazione della procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’art. 243-bis. Nell’ambito dei suoi compiti,
l’Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti85.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono
disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento86.
4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non dà
diritto ad alcun compenso o rimborso spese87.
5. Il Ministro dell’interno può assegnare ulteriori funzioni nell’ambito delle finalità
generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L’Osservatorio si avvale delle strutture e dell’organizzazione della Direzione
centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell’Amministrazione civile del
Ministero dell’interno.
7. Abrogato88.
Articolo 155
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il
Ministero dell’interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale,
svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica
della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di
assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai
sensi dell’articolo 243;
b) parere da rendere al Ministro dell’interno sul provvedimento di approvazione
o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell’articolo 256, comma 7;
c) proposta al Ministro dell’interno di misure straordinarie per il pagamento
della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell’articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all’assunzione del mutuo con la Cassa depositi e
prestiti da parte dell’ente locale, ai sensi dell’articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell’interno sul provvedimento di approvazione
o diniego dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’articolo 261;
f) proposta al Ministro dell’interno di adozione delle misure necessarie per il
risanamento dell’ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
154 amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell’ente, ai sensi dell’articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell’interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell’organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell’ente locale dissestato, ai sensi dell’articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Articolo 156 Classi demografiche e popolazione residente. 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche: a) comuni con meno di 500 abitanti; b) comuni da 500 a 999 abitanti; c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre. 2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile.
155
Articolo 157
Consolidamento dei conti pubblici.
1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le
disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni89.
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l’adozione di un piano
integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e
patrimoniale secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello
minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo
con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è
costituito almeno dal quarto livello90.
1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e
la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni
transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità
previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive integrazioni91.
1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo
l’articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della
gestione aggregati secondo l’articolazione del piano dei conti, sono
trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi
e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze92.
Articolo 15893
Rendiconto dei contributi straordinari.
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti
locali è dovuta la presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante entro
sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e
del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati
ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l’obbligo
di restituzione del contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari
l’ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.
156 Articolo 159 Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali94. 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere. 5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3. Articolo 160 Approvazione di modelli e schemi contabili95. 1. Abrogato. Articolo 161 Certificazioni di bilancio96. 1. I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell’interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziario.
157
2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per
la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero
dell’interno, previo parere dell’Anci e dell’Upi, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana97.
3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle
province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie
a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno, ivi comprese quelle a
titolo di fondo di solidarietà comunale.
4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della
Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno e vengono
resi disponibili per l’inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della legge
31 dicembre 2009 n. 196.
5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell’esercizio
finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero
dell’interno entro il 31 maggio dell’esercizio successivo, mentre la data di
scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta
fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E BILANCI
CAPO I – Programmazione
Articolo 162
Principi del bilancio.98
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e
di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni99.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le
eccezioni di legge.
3. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più
effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio
scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico
degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese
sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative
158 entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. 5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. 6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità100. 7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all’articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti. Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria101 102. 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
159
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate
dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria
l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222.
4. All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l’ente
trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio
e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio
di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell’esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e
titolo – gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme
già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al
comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’art.
185, comma 2, lettera i-bis).
160 7. Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi. Articolo 164 Caratteristiche del bilancio103. 1. L’unità di voto del bilancio per l’entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli. 2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro. Articolo 165 Struttura del bilancio. 1. Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all’entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni104. 2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all’art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza105. 3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell’elenco di cui all’allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie106.
161
4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo
le modalità indicate all’art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane
e strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività
volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. I
programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa
codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze
individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell’art. 14, che costituisce
parte integrante dell’allegato n. 14107.
5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono
ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell’elenco di cui
all’allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di
bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei
programmi in macroaggregati108.
6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive
dell’anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
c) l’ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di
imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del
principio della competenza finanziaria;
d) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese
di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio,
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in
conto residui109.
7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte
corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall’art. 187,
commi 3 e 3-bis, con l’indicazione della quota vincolata del risultato di
amministrazione utilizzata anticipatamente;
c) in uscita l’importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31
dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di
amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi
successivi secondo le modalità previste dall’art. 188;
162 d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell’esercizio precedente110. 8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano: a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio cui si riferisce il bilancio; b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato111. 9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l’omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali112. 10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni113. 11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7114. Articolo 166 Fondo di riserva. 1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio115. 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui
163
si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di
spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta
danni certi all’amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195
e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per
cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del
programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva
di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con
deliberazioni dell’organo esecutivo116.
Articolo 167
Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali117.
1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma
“Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in
considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e
difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le
modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell’ammontare
dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro
utilizzo.
3. E’ data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e
accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori
accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile
impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio
confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione,
utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 187, comma 3. Quando si
accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente
quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
164 Articolo 168 Servizi per conto di terzi e le partite di giro118 1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni119. 2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni120. 2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d’entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l’equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16121. 2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria122. Articolo 169 Piano esecutivo di gestione123. 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’art. 157. 3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando
165
l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del
piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il
documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto
concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano
dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo
unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.
Articolo 170
Documento unico di programmazione124.
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio
di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento
al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali
non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di
programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento
contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.
Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e
costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la
Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il
Documento unico di programmazione semplificato previsto dall’allegato n.
166 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione. Articolo 171 Bilancio pluriennale Abrogato125. Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione126. 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco; b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.
167
Articolo 173
Valori monetari.
1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale
e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono,
tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
CAPO II – Competenze in materia di bilanci
Articolo 174
Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati.
1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno127.
2. Il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un
congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati
da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli
schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di
riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare
emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione in corso di approvazione128.
3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall’organo consiliare
entro il termine previsto dall’articolo 151129.
4. Nel sito internet dell’ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione,
il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il
bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione
assestato130.
Articolo 175
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli
esercizi considerati nel documento131.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo
quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater132.
168 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente133. 4. Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine134. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 5-bis. L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies; b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
169
l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da
altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma
5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non
negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’art. 3,
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i
termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3135.
5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di
comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-
bis136.
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i
responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra
capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti
ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza
e di cassa, escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente
alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata
del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio
dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di
competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma
3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di
tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati
all’ente;
e) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni,
compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di
giro e le operazioni per conto di terzi137.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con
provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le
variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con
il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali
di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di
170 cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti138. 6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi139. 7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza140. 8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio141. 9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 169 sono di competenza dell’organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno142. 9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario143. 9-ter. Nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015144. Articolo 176 Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali145. 1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno146.
171
Articolo 177
Competenze dei responsabili dei servizi.
1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della
dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all’adozione degli atti di
programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di
contabilità.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere
motivata dall’organo esecutivo.
TITOLO III –GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I –Entrate
Articolo 178
Fasi dell’entrata.
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione ed il
versamento.
Articolo 179
Accertamento.
1. L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata
mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico,
individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata
la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo “Accensione prestiti” sono
accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio147.
2. L’accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti
da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare
di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni148:
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a
seguito di altre forme stabilite per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a
carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, a
seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo
“Servizi per conto terzi e partite di giro”, in corrispondenza dell’assunzione
del relativo impegno di spesa149;
c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre
amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati
172 identificativi dell’atto amministrativo di impegno dell’amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento150; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l’accertamento per cassa151. 3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni152. 3-bis. L’accertamento dell’entrata è registrato quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E’ vietato l’accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi153. Articolo 180 Riscossione. 1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell’entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente. 2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all’articolo 210. 3. L’ordinativo d’incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno: a) l’indicazione del debitore; b) l’ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti154; e) l’indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza155; f) la codifica di bilancio156; g) il numero progressivo; h) l’esercizio finanziario e la data di emissione;
173
h-bis) la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196157;
h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118158.
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell’ente, la
riscossione di ogni somma, versata in favore dell’ente, ivi comprese le
entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di
ordinativo d’incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata
comunicazione all’ente, richiedendo la regolarizzazione. L’ente procede alla
regolarizzazione dell’incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque,
entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere159.
4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza
dell’esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui,
garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli
ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono
imputati contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha incassato le
relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all’ente
nell’esercizio successivo160.
4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei
limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa161.
4-quater. E’ vietata l’imputazione provvisoria degli incassi in attesa di
regolarizzazione alle partite di giro162.
4-quinquies. Gli ordinativi d’incasso non riscossi entro il termine
dell’esercizio sono restituiti dal tesoriere all’ente per l’annullamento e la
successiva emissione nell’esercizio successivo in conto residui163.
4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati
all’ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016164.
Articolo 181
Versamento.
1. Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata, consistente nel trasferimento
delle somme riscosse nelle casse dell’ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme
riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali
accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale
dell’amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria
174 dell’ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori ai quindici giorni lavorativi165. CAPO II – Spese Articolo 182 Fasi della spesa 1. Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento. Articolo 183 Impegno di spesa. 1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151166. 2. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all’impegno nell’esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato167; c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente. Se l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile168. 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all’articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato
175
per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale
è ridotto di pari importo169.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all’impegno
assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata,
con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza,
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario
le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio
finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate
anche se non determinano movimenti di cassa effettivi170.
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui
le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte
obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano
connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali,
fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio,
anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese
derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a
prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del
codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e
delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in
relazione alle esigenze della gestione171.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria172.
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti
pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la
violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di
176 cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi173. 9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire “determinazioni” e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8174. 9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni175. Articolo 184 Liquidazione della spesa. 1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto. 2. La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 3. L’atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. Articolo 185 Ordinazione e pagamento. 1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro176.
177
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell’ente individuato dal
regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio
cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o
competenza e cassa177;
d) la codifica di bilancio178;
e) l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del
soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la
partita IVA179;
f) l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla
legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della
spesa;
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o
relativi a trasferimenti o ai prestiti180;
i-bis) la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196181;
i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118182;
i-quater) l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei
dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio183
3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla
sussistenza dell’impegno e della liquidazione e al rispetto
dell’autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì
alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere184.
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da
somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di
legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di
pagamento. Entro trenta giorni l’ente locale emette il relativo mandato ai
fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all’esercizio in cui il
tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è
pervenuta all’ente nell’esercizio successivo185.
4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al
mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016186.
178 CAPO III – Risultato di amministrazione e residui Articolo 186 Risultato contabile di amministrazione. 1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio187. 1-bis. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è determinato l’importo del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce188. Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione189. 1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. L’indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall’art. 188190. 2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento;
179
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non
permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di
amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del
rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della
quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di
dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce191.
3. Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente,
costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o
derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono
destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante
dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o
accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una
relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio
provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di
attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al
comma 3-quinquies192.
3-bis. L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso
in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto
salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193.
3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le
entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati
individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di
investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una
specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura
ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica
destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate
straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la
copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha
provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali
debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’art. 193.
180 L’indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse193. 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato194. 3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta195. 3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate196. Articolo 188 Disavanzo di amministrazione. 1. L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in
181
ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente
all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro
dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a
ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del
collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai
fini del rientro, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, contestualmente, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l’analisi
delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure
strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è
allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte
integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente
trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del
piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L’eventuale ulteriore
disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro
deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso197.
1-bis. L’eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai
sensi dell’art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione
dell’esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A
seguito dell’approvazione del rendiconto e dell’accertamento dell’importo
definitivo del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, si
provvede all’adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente
comma198.
1-ter. A seguito dell’eventuale accertamento di un disavanzo di
amministrazione presunto nell’ambito delle attività previste dall’art. 187,
comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 187, comma 3, si provvede alla
tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more
dell’approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità
previste dall’art. 163, comma 3199.
1-quater. Agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato,
un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da
riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la
copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito
fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per
servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da
sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi200.
182 Articolo 189 Residui attivi. 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. 2. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni201. 3. Alla chiusura dell’esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall’ente costituiscono residui attivi a valere dell’entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell’ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie202. 4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione203. Articolo 190 Residui passivi. 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. 2. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell’articolo 183. 3. Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. CAPO IV – Principi di gestione e controllo di gestione. Articolo 191 Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese. 1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all’impegno. La
183
comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura
finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni
professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della
prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere
completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando
quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della
comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati204.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a
terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al
programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di
gestione ed all’impegno205.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in
bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento
di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1,
lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il
provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La
comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della
deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo
indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma
1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che
hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto
si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità attraverso le
quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l’avvenuta
cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi
nei confronti dell’ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel
registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall’art. 42 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è
istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di
ricorrere a protocolli di settore o di reparto206.
184 Articolo 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure. 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano. Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio207. 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6208. 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo209. 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico
185
vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a
squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra
indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di
amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga
all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2210.
4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti
dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del
bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura
prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 194
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.
1. Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa
periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei
limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia
stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da
norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica
utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2
e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento
per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza.
2. Per il pagamento l’ente può provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto
con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente
provvedersi a norma dell’articolo 193, comma 3, l’ente locale può far ricorso a
mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare
viene dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse.
186 Articolo 195 Utilizzo di entrate vincolate211. 1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria212. 2. L’utilizzo di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall’ente con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile213. 3. Il ricorso all’utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile214. 4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell’articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni215. Articolo 196 Controllo di gestione. 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
187
dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità
nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Articolo 197
Modalità del controllo di gestione.
1. Il controllo di gestione, di cui all’articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto
l’intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle
comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto
con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione del piano esecutivo di gestione216;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei
risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di
verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di
economicità dell’azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo,
ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi
finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e
quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità dell’azione
amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove
possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri
gestionali dei servizi degli enti locali di cui all’articolo 228, comma 7.
Articolo 198
Referto del controllo di gestione.
1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione
fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica
dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi
affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della
gestione dei servizi di cui sono responsabili.
Articolo 198-bis
Comunicazione del referto.
1. Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198,
la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione
fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai
responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 198, anche alla Corte
dei conti.
188 TITOLO IV – INVESTIMENTI CAPO I – Principi generali Articolo 199 Fonti di finanziamento. 1. Per l’attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti217; c) entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall’articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. 1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente218. Articolo 200 Gli investimenti219 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l’organo deliberante, nell’approvare il progetto od il piano esecutivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco220. 1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita: a) da risorse accertate esigibili nell’esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi; b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra pubblica amministrazione; c) dall’utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto
189
dall’art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo
pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi221.
c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni222.
1-ter. Per l’attività di investimento che comporta impegni di spesa che
vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato
specificamente atto, al momento dell’attivazione del primo impegno, di
aver predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della
complessiva spesa dell’investimento, anche se la forma di copertura è stata
già indicata nell’elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui
all’art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006223.
Articolo 201
Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario.
1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate, nel rispetto dei limiti
imposti dall’ordinamento alla possibilità di indebitamento, ad assumere
mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il
finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici,
soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti chiavi
in mano” ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di
evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata224.
2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti
una spesa superiore a cinquecentomila euro, gli enti di cui al comma 1
approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l’equilibrio
economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche
in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle
tariffe225.
3. Abrogato.
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai
seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli
investimenti e della qualità del servizio.
190 CAPO II – Fonti di finanziamento mediante indebitamento Articolo 202 Ricorso all’indebitamento. 1. Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 e per altre destinazioni di legge. 2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata. Articolo 203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento.226 227 1. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti228. 2. Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l’organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e per la copertura delle spese di gestione229. Articolo 204 Regole particolari per l’assunzione di mutui230 231. 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 203, l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l’anno 2011, l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati
191
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di
indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato
l’intero importo del debito garantito232.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e
dall’Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni233:
a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio
dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la
decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º
gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre
dell’anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno,
della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono
devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio
dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l’ammortamento
del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati
allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31
dicembre successivo e dovranno essere versati dall’ente mutuatario con la
medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta
approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse
applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro
dell’economia e delle finanze con proprio decreto234.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di
indebitamento cui l’ente locale acceda.
3. L’ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti
giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei
lavori235.
Articolo 205
Attivazione di prestiti obbligazionari.
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme
consentite dalla legge.
192 Articolo 205-bis Contrazione di aperture di credito. 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo. 2. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3. 3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206236; b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell’erogazione; c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata; e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno237. 3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l’erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell’insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico238. 4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
193
CAPO III – Garanzie per mutui e prestiti
Articolo 206
Delegazione di pagamento.
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e
dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a
valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione239.
2. L’atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte
dell’ente locale e costituisce titolo esecutivo.
Articolo 207
Fideiussione.
1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo
di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui
destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte
di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle
comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di
contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall’art. 3,
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350240.
1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate
congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di
garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila in
relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione
del comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del
limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di
competenza dell’ente stesso.
2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di
capitali, costituita ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera e), per l’assunzione di
mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 116, comma 1. In tali
casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione
limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società
sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell’entrata in funzione
dell’opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di
partecipazione alla società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi, che
possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24
dicembre 2003, n. 350, per l’assunzione di mutui destinati alla
realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o
sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale, purché siano sussistenti le
seguenti condizioni241:
194 a) il progetto sia stato approvato dall’ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell’opera. 4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite. 4-bis. Con il regolamento di contabilità l’ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni242. TITOLO V – TESORERIA CAPO I – Disposizioni generali Articolo 208 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria243 1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo244; c) altri soggetti abilitati per legge. Articolo 209 Oggetto del servizio di tesoreria. 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie. 2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
195
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal
tesoriere.
3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’art. 180,
comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i
mandati di pagamento di cui all’art. 185, comma 2, lettera i). E’ consentito
l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti
previsti dall’art. 195245.
Articolo 210
Affidamento del servizio di tesoreria.
1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza
pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che
rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente
può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei
confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo
consiliare dell’ente.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l’obbligo per il tesoriere di
accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall’ente ai
sensi del comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 211
Responsabilità del tesoriere.
1. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati
all’ente.
Articolo 212
Servizio di tesoreria svolto per più enti locali.
1. I soggetti di cui all’articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di
più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.
Articolo 213
Gestione informatizzata del servizio di tesoreria.
1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di
tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di
196 ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo 226. 2. La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria. CAPO II – Riscossione delle entrate Articolo 214 Operazioni di riscossione. 1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. Articolo 215 Procedure per la registrazione delle entrate. 1. Il regolamento di contabilità dell’ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale. 1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell’ordinativo a disposizione dell’ente246. CAPO III – Pagamento delle spese Articolo 216 Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere. 1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l’ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le
197
delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva
debitamente esecutive riguardanti l’esercizio in corso di gestione. Il
tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e
registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate
effettuate entro la chiusura dell’esercizio finanziario247.
2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo
della codifica, compresa la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione
elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione
dell’ente248.
3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo
superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun
programma249.
Articolo 217
Estinzione dei mandati di pagamento.
1. L’estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e
secondo le indicazioni fornite dall’ente, con assunzione di responsabilità da parte del
tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente
locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di
pagamento eseguite.
Articolo 218
Annotazione della quietanza.
1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su
documentazione meccanografica da consegnare all’ente, unitamente ai mandati
pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell’ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione
di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.
Articolo 219
Mandati non estinti al termine dell’esercizio.
1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono
eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi
equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
198 Articolo 220 Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento. 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento. CAPO IV – Altre attività Articolo 221 Gestione di titoli e valori. 1. I titoli di proprietà dell’ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze. 2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione. 3. Il regolamento di contabilità dell’ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni. Articolo 222 Anticipazioni di tesoreria. 1. Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio250 251. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’articolo 210. 2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell’articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all’articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.
199
CAPO V – Adempimenti e verifiche contabili
Articolo 223
Verifiche ordinarie di cassa.
1. L’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza
trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di
tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte
dell’amministrazione dell’ente.
Articolo 224
Verifiche straordinarie di cassa.
1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della
persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del
presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli
amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il
segretario, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione dell’ente.
1-bis. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità di
svolgimento della verifica straordinaria di cassa252.
Articolo 225
Obblighi di documentazione e conservazione.
1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224;
c) conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa
previste dalla legge253.
2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma
1 sono fissate nella convenzione.
Articolo 226
Conto del tesoriere.
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai
sensi dell’articolo 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il
quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti
entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.
200 2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all’allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione254: a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa255; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime256; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. TITOLO VI – RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE Articolo 227 Rendiconto della gestione 257 258 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale259. 2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità260. 2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141. 2-ter. Contestualmente al rendiconto, l’ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall’art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni261. 3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato262. 4. Ai fini del referto di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
201
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’art.
11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della
gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e
dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei
soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio263.
6. Gli enti locali di cui all’articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il
rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di
stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi,
modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono
stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato,
città e autonomie locali e la Corte dei conti264.
6-bis. Nel sito internet dell’ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è
pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo
anche della gestione in capitoli, dell’eventuale rendiconto consolidato,
comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il
cittadino di entrambi i documenti265.
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili
sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per
l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni266.
6-quater. Contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta
adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti
il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando
quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di
amministrazione267.
202 Articolo 228 Conto del bilancio. 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione268. 2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza269: a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato270. 3. Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni271. 4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio272. 5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto273. 6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell’ente locale. 7. Il Ministero dell’interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell’andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’interno274. 8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni275.
203
Articolo 229
Conto economico.
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della
gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla
contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile
generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale
di cui all’allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico
dell’esercizio276.
2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni277.
3. Abrogato278.
4. Abrogato279.
5. Abrogato280.
6. Abrogato281.
7. Abrogato282.
8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di
dettaglio per servizi o per centri di costo.
9. Abrogato283.
10. Abrogato284.
Articolo 230
Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali285
1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale
e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio ed è predisposto
nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati
della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 4/3 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni286.
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso
la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza
netta della dotazione patrimoniale287.
204 3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile288. 4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni289. 5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l’elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi290. 6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori291. 7. Gli enti locali provvedono annualmente all’aggiornamento degli inventari. 8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore. 9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni292. 9-bis. Nell’apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all’art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni293. Articolo 231 La relazione sulla gestione294. 1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
205
Articolo 232
Contabilità economico-patrimoniale295.
1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il
profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale
n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non
tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017.
Articolo 233
Conti degli agenti contabili interni.
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il
consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il
conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del
rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di
rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e
simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta i conti e le informazioni
relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso
strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di
comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento
previsto dall’articolo 160.
Art. 233-bis296
Il bilancio consolidato.
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
206 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017. TITOLO VII – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario. 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri297. 3.Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione. 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina. Articolo 235 Durata dell’incarico e cause di cessazione. 1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina
207
dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi
amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e
6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444298.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata
presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall’incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno
quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte
dell’ente299;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un
periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente.
Articolo 236
Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma
dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti
dell’organo esecutivo dell’ente locale.
2. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai
componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale
incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente
locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e
dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità
montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi
o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Articolo 237
Funzionamento del collegio dei revisori.
1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano
presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche,
determinazioni e decisioni adottate.
208 Articolo 238 Limiti all’affidamento di incarichi. 1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell’ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 2. L’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1. Articolo 239 Funzioni dell’organo di revisione. 1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio300; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all’indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20
209
giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata
dall’organo esecutivo. La relazione dedica un’apposita sezione all’eventuale
rendiconto consolidato di cui all’art. 11, commi 8 e 9, e contiene
l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire
efficienza, produttività ed economicità della gestione301;
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis e sullo schema
di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di
contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla
trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo302;
e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale
denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di
responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all’articolo 223.
1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio
di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei
programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno
precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad
assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo
consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.
2. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma,
l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può
partecipare all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee
dell’organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo
esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all’organo di
revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’organo di revisione
sono trasmessi:
a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana
gestione finanziaria dell’ente;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di
copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’ente locale, dei mezzi necessari per lo
svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai
regolamenti.
4. L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria
funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui
all’articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di
revisione.
210 5. I singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 6. Lo statuto dell’ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori. Articolo 240 Responsabilità dell’organo di revisione. 1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Articolo 241 Compenso dei revisori. 1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale. 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239. 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell’unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell’unione. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
211
6-bis. L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e
alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti
stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi303.
7. L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di
nomina.
TITOLO VIII – ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
CAPO I – Enti locali deficitari: disposizioni generali
Articolo 242
Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli.
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei
quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è
quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi,
nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla
fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell’anno precedente304.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità
montane.
Articolo 243
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti.
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’articolo 242, sono
soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di
personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il
controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità
finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in
materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un’apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito
ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi
212 finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento; c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. 3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell’anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l’esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia. 3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 4. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2305. 5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l’ente locale è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
213
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da
applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione
dell’esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:
a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella
allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della
gestione, di cui all’articolo 161;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la
deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti,
per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla
presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a
domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).
Articolo 243-bis306 307
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle
competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano
squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso
in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le
condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La
predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato
dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del
dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è
trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la
possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l’adozione delle misure
correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo308.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data
di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino
alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio
pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.
214 5. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’articolo 243-quater, comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149309. 6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 7. Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
215
c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura
integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
del servizio acquedotto;
d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di
personale previsto dall’articolo 243, comma 1;
e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e
passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle
opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di
precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e
delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio
dell’ente;
g) può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio
riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1,
previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a
condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella
misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’impegno ad alienare i
beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che
abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo
259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per
la durata del piano di riequilibrio310 311.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, l’Ente deve
adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio
della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di
personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del
comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei
Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23
dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle
dotazioni organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle
spese per prestazioni di servizi, di cui all’intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento
delle spese per trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del
comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi312.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente
articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
216 riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente. Articolo 243-ter Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali313. 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis lo Stato prevede un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”. 2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione di cui al comma 1314. 3. I criteri per la determinazione dell’anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell’importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell’incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell’ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell’ambito del piano di riequilibrio pluriennale. Articolo 243-quater Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione. 1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all’articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti315.
217
2. In fase istruttoria, la commissione di cui all’articolo 155 può formulare rilievi o
richieste istruttorie, cui l’ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini
dell’espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si
avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese,
di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di
personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in
posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del
riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull’esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi
dell’articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell’interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30
giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della
Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell’esercizio della
propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo
103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del
ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell’ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado,
nell’esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al
Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti,
entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione
sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi
fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo
di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e
sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’articolo 243-bis,
comma 5, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato
rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento
del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso,
comportano l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del
termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
218 7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l’ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell’organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6. Articolo 243-quinquies Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. 1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2. 2. L’anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata. 3. L’anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter316. 4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell’anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata l’anticipazione. Art. 243-sexies Pagamento di debiti 1. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis.
219
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al
comma 1.
CAPO II – Enti locali dissestati: disposizioni generali
Articolo 244
Dissesto finanziario.
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle
funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale
crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le
modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le
fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province
e comuni.
Articolo 245
Soggetti della procedura di risanamento.
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di
liquidazione e gli organi istituzionali dell’ente.
2. L’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento
pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della
gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il
dissesto.
Articolo 246
Deliberazione di dissesto.
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto
finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244
e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di
dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione
dell’organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno
provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di
esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei
conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della
Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.
220 3. L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell’articolo 141, comma 3. 4. Se, per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all’articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente, sono differiti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso317. 5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell’organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997. Articolo 247 Omissione della deliberazione di dissesto. 1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l’organo regionale di controllo venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all’ente e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni. 2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto. 3. Decorso infruttuosamente tale termine l’organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto. 4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’articolo 141. Articolo 248 Conseguenze della dichiarazione di dissesto. 1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo
221
straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della
dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione
giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono
dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva
dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di
dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme
per i fini dell’ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di
cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di
cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione
monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano
nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento
della loro liquidità ed esigibilità.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado,
responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia
omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di
enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi
pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del
periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle
cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e
dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì
ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale,
provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.
Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e
fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento
di commissione della violazione.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti
gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività del collegio dei revisori, o
ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio
della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti
locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione
della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l’esito dell’accertamento anche
all’ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti
all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell’interno per
la conseguente sospensione dall’elenco di cui all’articolo 16, comma 25, del decretolegge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
222 ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. Articolo 249 Limiti alla contrazione di nuovi mutui. 1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni. Articolo 250 Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento. 1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso318. 2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all’esame dell’organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. Articolo 251 Attivazione delle entrate proprie. 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell’ente, o il commissario nominato ai sensi dell’articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
223
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da
quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della
delibera nei termini predetti l’organo regionale di controllo procede a norma
dell’articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del
dissesto, l’organo dell’ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge
istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima
applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura
massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al
raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell’ipotesi di bilancio
riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell’ente dissestato di deliberare, secondo le competenze,
le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni,
riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai
commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’imposta comunale sugli
immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio
riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno
dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino
complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i
servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura
massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il
costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi
finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di
adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell’organo
competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera
il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del
dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno entro 30
giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di
cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.
CAPO III – Attività dell’organo straordinario di liquidazione
Articolo 252
Composizione, nomina e attribuzioni.
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di
liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è
composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di
liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione
straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000
224 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti. 2. La nomina dell’organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno. L’insediamento presso l’ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina. 3. Per i componenti dell’organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all’articolo 236. 4. L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva. 5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all’ente locale o all’erario, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell’interno tramite le prefetture. Articolo 253 Poteri organizzatori. 1. L’organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell’ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche. 2. L’ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell’organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario. 3. L’organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell’attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell’ente locale.
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Articolo 254
Rilevazione della massa passiva.
1. L’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa
passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di
rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l’organo straordinario di
liquidazione entro 10 giorni dalla data dell’insediamento, dà avviso, mediante
affissione all’albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di
rilevazione delle passività dell’ente locale. Con l’avviso l’organo straordinario di
liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine
perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni
con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera,
corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito
dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel
piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 verificatisi entro il 31
dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248,
comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di
liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L’organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all’ente
che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è
stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell’ambito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale. I responsabili dei servizi
attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del
corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione
di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla
richiesta, decorsi i quali l’attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo
circa la sussistenza del debito.
5. Sull’inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle
posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l’organo straordinario di liquidazione
con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell’approvazione del piano
di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla
documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall’eventuale
attestazione di cui al comma 4.
6. Abrogato.
226 7. L’organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione. 8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell’organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell’Interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l’adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell’interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti. Articolo 255 Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento. 1. Nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 252, comma 4, lettera b), l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile. 2. Per il risanamento dell’ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall’organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell’ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell’interno. 3. L’importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4. 4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province. 5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall’utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell’organo consiliare dell’ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’interno, all’assunzione di mutui integrativi per permettere
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all’ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con
l’approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa
depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell’interno, previo parere della
Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell’assegnazione è
accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell’intera quota disponibile ai
sensi del comma 4.
6. Per l’assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali
in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il
limite all’assunzione dei mutui di cui all’articolo 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti
locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate
rispetto a quelle già definite.
8. L’organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi
emessi dall’ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché
all’accertamento delle entrate tributarie per le quali l’ente ha omesso la
predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a
disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da
alienazioni di beni, l’organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei
beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell’ente, avviando, nel
contempo, le procedure per l’alienazione di tali beni. Ai fini dell’alienazione dei beni
immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare,
anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
recate dall’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed
integrazioni, intendendosi attribuite all’organo straordinario di liquidazione le facoltà
ivi disciplinate. L’ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni
patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide,
anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il
valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa
depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all’articolo 204, comma 1,
è elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione dei
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già
attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché
l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento
di cui all’articolo 206.
228 11. Per il finanziamento delle passività l’ente locale può destinare quota dell’avanzo di amministrazione non vincolato. 12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Articolo 256 Liquidazione e pagamento della massa passiva. 1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell’interno, cui provvede l’organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall’approvazione di cui all’articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l’elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa. 2. Unitamente al deposito l’organo straordinario di liquidazione chiede l’autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all’articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall’elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall’articolo 255. 3. Il Ministero dell’interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l’erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. 4. Entro 30 giorni dall’erogazione del mutuo l’organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l’entità dell’acconto l’organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l’organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari. 5. Successivamente all’erogazione del primo acconto l’organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l’eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l’ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l’organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all’organo straordinario di liquidazione, che
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provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo
contratto dall’ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la
relativa somma sul conto esistente intestato all’organo di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari
disponibili, di cui all’articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi
dall’insediamento, l’organo straordinario di liquidazione predispone il piano di
estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente
all’esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero
dell’interno.
7. Il piano di estinzione è sottoposto all’approvazione, entro 120 giorni dal deposito,
del Ministro dell’interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa
passiva e la correttezza e validità delle scelte nell’acquisizione di risorse proprie. Il
Ministro dell’interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per
la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste
istruttorie cui l’organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro
sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l’approvazione del
piano, di cui al presente comma, è sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro
dell’interno è notificato all’ente locale ed all’organo straordinario di liquidazione per
il tramite della prefettura.
9. A seguito dell’approvazione del piano di estinzione l’organo straordinario di
liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle
residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l’eventuale decreto di diniego dell’approvazione del piano il Ministro
dell’interno prescrive all’organo straordinario di liquidazione di presentare, entro
l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni
contenute nel provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di
pagamento, l’organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il
rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all’organo regionale di controllo ed
all’organo di revisione contabile dell’ente, il quale è competente sul riscontro della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva
liquidazione.
12. Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile,
è tale da compromettere il risanamento dell’ente, il Ministro dell’interno, su
proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può
stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della
liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico
dello Stato.
230 Articolo 257 Debiti non ammessi alla liquidazione. 1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all’articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione. 2. Il consiglio dell’ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all’articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori. 3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 136. Articolo 258 Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti. 1. L’organo straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l’ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s’impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2. 2. L’organo straordinario di liquidazione, acquisita l’adesione dell’ente locale, delibera l’accensione del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all’ammontare dei debiti censiti. L’ente locale dissestato è tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E’ fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell’ente. 3. L’organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
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4. L’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei
debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al
100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli
precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del
piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l’organo
straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora
tutti i debiti siano liquidati nell’ambito della procedura semplificata e non sussistono
debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l’organo straordinario provvede
ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi
dell’articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato
al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con
priorità per quello a carico dell’ente locale dissestato. E’ restituita all’ente locale
dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione
esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
CAPO IV – Bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 259
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
1. Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine
perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252,
un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo
semestre dell’esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell’esercizio
successivo, il consiglio dell’ente presenta per l’approvazione del Ministro
dell’interno, entro il termine di cui al comma 1, un’ipotesi di bilancio che garantisca
l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.
1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in
cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito
delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati,
laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente, l’ente può
raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in
cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la
razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre
anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Negli enti locali il
predetto termine è esteso a quattro anni. Fino al raggiungimento
dell’equilibrio e per i tre esercizi successivi, l’organo di revisione
232 economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio319. 2. L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 3. Per l’attivazione delle entrate proprie, l’ente provvede con le modalità di cui all’articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all’acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite. 4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all’articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell’ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l’adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione. 5. Per la riduzione delle spese correnti l’ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili. L’ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia. 6. L’ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’articolo 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce320. 7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all’esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l’approvazione. 8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell’interno. L’ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell’ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E’ consentito all’ente il mantenimento dell’importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità. 9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell’ente, a consolidare l’esposizione debitoria dell’ente locale, al 31
233
dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di
ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già
concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli
oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell’ambito della medesima
regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di
indizione di elezioni amministrative per l’ente, dalla data di indizione dei comizi
Articolo 260
Collocamento in disponibilità del personale eccedente.
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell’articolo 259, comma 6, sono
collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come
integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di
mobilità collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell’interno assegna all’ente locale per il personale posto in
disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con
decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità.
Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all’ente locale
presso il quale il personale predetto assume servizio.
Articolo 261
Istruttoria e decisione sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
1. L’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali
rilievi o richieste istruttorie, cui l’ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità
delle misure disposte dall’ente per consolidare la propria situazione finanziaria e
sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria
dell’ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1
sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell’esame la Commissione sottopone l’ipotesi
all’approvazione del Ministro dell’interno che vi provvede con proprio decreto,
stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell’ente.
4. In caso di esito negativo dell’esame da parte della Commissione il Ministro
dell’interno emana un provvedimento di diniego dell’approvazione, prescrivendo
all’ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l’ulteriore termine
234 perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo. 4-bis. In caso di inizio del mandato, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell’interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall’insediamento degli organi dell’ente321. 5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l’eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall’articolo 259, comma 4. Articolo 262 Inosservanza degli obblighi relativi all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 1. L’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, o l’emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell’interno integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a). 2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all’articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Articolo 263 Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche. 1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell’interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all’articolo 259, comma 4. 2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell’interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all’articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente322.
235
CAPO V – Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
Articolo 264
Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
1. A seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio l’ente provvede
entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all’articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non
superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o
rendiconti non deliberati dall’ente nonché per la presentazione delle relative
certificazioni.
Articolo 265
Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal
decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
1. Il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti
da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio sono
eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell’ente locale, con l’obbligo
di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul
rendiconto annuale.
3. L’organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell’ente ed
all’organo regionale di controllo.
4. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno di
cui all’articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all’Autorità
giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato.
Articolo 266
Prescrizioni in materia di investimenti.
1. Dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, e per la durata del
risanamento come definita dall’articolo 265 gli enti locali dissestati possono
procedere all’assunzione di mutui per investimento ed all’emissione di prestiti
obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
Articolo 267
Prescrizioni sulla dotazione organica.
1. Per la durata del risanamento, come definita dall’articolo 265, la dotazione
organica rideterminata ai sensi dell’articolo 259 non può essere variata in aumento.
236 Articolo 268 Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio. 1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all’articolo 193, o l’insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all’articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell’organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato e l’invio degli atti alla Corte dei conti per l’accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri. 2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell’interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34. Articolo 268-bis Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività. 1. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l’onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. 1-bis. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l’ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. 2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall’articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l’esistenza di ulteriori passività pregresse. 3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell’ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell’interno su designazione del sindaco dell’ente locale interessato.
237
4. L’attività gestionale ed i poteri dell’organo previsto dal comma 2 sono regolati
dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è
definito con decreto del Ministro dell’interno ed è corrisposto con onere a carico
della procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l’ente locale dissestato accantona apposita
somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. La somma è
resa congrua ogni anno con apposita delibera dell’ente con accantonamenti
nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti
per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e
sono approvati con decreto del Ministro dell’interno. Nel caso in cui i piani
risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell’interno con
apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la
chiusura del dissesto323.
Articolo 268-ter
Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all’articolo 268-bis.
1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell’articolo
268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento,
tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31
dicembre dell’anno antecedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se
accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione
della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi
indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa
procedura è definita.
2. Sempre che l’ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell’articolo 268-
bis, comma 5, non è consentito procedere all’assegnazione, a seguito di procedure
esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che
risultano dall’applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell’articolo 268-bis, comma 5,
nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli
enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del
comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di
espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti
verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio
riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5
del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro
dell’interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.
4. E’ consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, di accedere alla
procedura di cui all’articolo 268-bis ove risulti l’insorgenza di maggiori debiti riferiti
ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a
quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e
spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero
238 dell’interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all’evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all’articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo. Articolo 269 Modalità applicative della procedura di risanamento. 1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378. PARTE III – Associazioni degli enti locali Articolo 270 Contributi associativi. 1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l’obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali. 2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell’anno successivo. Articolo 271 Sedi associative. 1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
239
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il
distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli
organismi nazionali e regionali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel
e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali
associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il
corrispondente trattamento economico, a cui provvede l’ente di appartenenza. Gli
enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di
propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.
3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti
distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e
non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.
Articolo 272
Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo.
1. L’Anci e l’Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare
programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente
ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare apposite convenzioni
che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione
da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per
cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di
previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di
solidarietà internazionale.
PARTE IV – Disposizioni transitorie ed abrogazioni
Articolo 273
Norme transitorie.
1. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, e dall’articolo 33 della
legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di
adeguamento degli statuti nonché quanto disposto dall’articolo 51, comma 01,
quarto periodo della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 51, commi 3-ter e 3-quater, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, fino all’applicazione della contrattazione decentrata
integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali sottoscritti il 31 marzo e il 1° aprile 1999 limitatamente a quanto
già attribuito antecedentemente alla stipula di detti contratti.
240 3. La disposizione di cui all’articolo 51, comma 1, del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120. 4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell’articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437. 5. Fino all’entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell’articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l’ordinamento vigente. 6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all’adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico. 7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti. Articolo 274 Norme abrogate. 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651; c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122; d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l’applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570; f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371; g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444; h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; k) articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
241
l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i
consiglieri regionali;
m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e 35-
ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131;
o) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli
organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri
regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
q) legge 8 giugno 1990, n. 142;
r) articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1991, n. 221;
u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale,
sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane;
y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
z) articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n 68;
aa) articolo 36-bis comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
bb) articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n 120;
cc) legge 25 marzo 1993, n. 81 limitatamente agli articoli: 1, 2, 3 comma 5, 5,
6, 7, 7-bis, 8, 9, 10 commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
dd) articoli 1 e7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio
1994, n. 108;
ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dallalegge 29 marzo 1995, n. 95;
hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
ii) articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28
agosto 1995, n 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.
437;
jj) articolo 1, comma 89 ed articolo 3, comma 69 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5 ad
eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva
l’applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi 8,
9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo
del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad
eccezione del 79-bis, da 84 a 86;
242 ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191; mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415; nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 convertito, con modificazioni, dallalegge 25 marzo 1999, n. 75; oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50; pp) articoli 2; 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120; qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33; rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell’articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali. Articolo 275 Norma finale. 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
243
NOTE
1 Si rammenta, in proposito, l’articolo 2, comma 186, lettera a), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)”, il quale recita:
186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa
pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all’ articolo 11 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere
attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui
territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale
assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a
garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione,
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i
ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini;
…omissis…
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
2 L’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituito dall’articolo 1, comma 118-bis, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, inserito dall’articolo 23, comma 1, lett. f-ter), del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.,
stabilisce:
Art. 20
Disposizioni per favorire la fusione di comuni
e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
1. A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla
fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all’articolo 1,
comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti
erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura
comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si
applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
3 In sostituzione del decreto del Ministero dell’Interno dell’ 11 giugno 2014, con decreto
ministeriale del 21 gennaio 2015 sono stabilite le nuove modalità ed i termini per l’attribuzione,
a decorrere dall’anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito delle procedure
di fusione e fusione per incorporazione.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
4 Circa l’applicabilità di tale norma si rammenta, in proposito, l’articolo 2, comma 186, lettera
b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio
244 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, il quale recita: 186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comunidevono adottare le seguenti misure: …omissis… b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’ articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell’articolo 17 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; …omissis… ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 5 Si veda, per completezza, l’articolo 23, commi da 14 a 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 6 Si rammenta, in ordine al riordino della disciplina delle comunità montane, l’articolo 2, commi 17-22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante:”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l’anno 2008), il quale recita: Art. 2 17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008 provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l’anno 2007 all’insieme delle comunità montane presenti nella regione. 18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti princìpi fondamentali: a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell’indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell’acclività dei terreni, dell’altimetria del territorio comunale con riferimento all’arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole; b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane; c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefìci e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, siproducono i seguenti effetti: a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
245
b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono
situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di
altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50
per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare
e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di
500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota
altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;
c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto
nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la
conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione
delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da
garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può
indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall’assemblea di
tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell’organo consiliare con voto
limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti
l’organo consiliare.
21. L’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il
31 ottobre 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni
tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono
dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle
comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sino all’adozione o comunque in mancanza delle
predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle
obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
7 Si rammenta, in proposito l’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)”, il quale recita:
186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa
pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:
…omissis…
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini
imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti,
con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi
soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi
in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
8 Si veda, per completezza, l’ articolo 1, comma 106, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante:
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il quale recita:
Art. 1.
246 106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell’articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell’unione di comuni deve altresì rispettare i princìpi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 9 Si rammenta, in proposito l’articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, il quale recita: 184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L’entità della riduzione è determinata con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il Sindaco e il Presidente della provincia. Si rammenta, altresì, l’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: ”Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, il quale recita: Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali …omissis… 17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri; b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro. …omissis… Il successivo articolo 20 prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (pubbl. nella G. U. del 13 agosto 2011, n. 188). ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 10 Si veda, al riguardo, l’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, il quale recita: Art. 15 Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali …omissis… 5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data
247
di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli
assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore.
…omissis…
Ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 138 del 2011, l’entrata in vigore dello stesso è
prevista il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(G. U. del 13 agosto 2011, n. 188).
Si veda anche l’articolo 23, comma 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito,
con modificazioni della legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale recita:
Art. 23
…omissis…
16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi
elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono
stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2013.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
11 In deroga a quanto disposto dall’articolo 42 del TUOEL si veda l’ art. 1, comma 13, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, recante: “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali.”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
12 Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l’articolo 37, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, recante: “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
13 Si veda, al riguardo, l’articolo 23, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: “Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale recita:
Art. 23
Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL,
delle Autorità indipendenti e delle Province
…omissis…
17. Il Presidente della provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti
secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.
…omissis…
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
14 Si rammenta, in proposito l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)”, il quale recita:
248 185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia. Si veda, altresì, l’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: ”Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, il quale recita: Art. 15 Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali …omissis… 5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore. …omissis… ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 15 Si rammenta, in proposito l’articolo 2, comma 186, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, il quale recita: 186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: …omissis… c) possibilità di delega da parte del sindaco dell’esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri,in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti; …omissis… ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 16 V., sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma, l’articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il quale recita: Articolo 1 …omissis… 138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati. …omissis…
249
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
17 La Corte costituzionale, con sentenza del 4 aprile 2011, n. 115, depositata in Cancelleria il 7
aprile 2011, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «,
anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
18 La Corte costituzionale, con sentenza del 26 gennaio 2009, depositata il 6 febbraio 2009, n.
27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui prevede
l’ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
19 Comma modificato, da ultimo, dall’articolo 8, comma 13-sexies, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante:
“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”.
––––––––––––––––––––––—————–––––– ––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
20 La Corte costituzionale, con sentenza del 5 giugno 2013, n. 120, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica
di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
21 Comma modificato dall’articolo 34, comma 26, lettera a), del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150, recante: “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della
legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Il successivo articolo 36 recita:
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
22 Comma modificato dall’articolo 34, comma 26, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150, recante: “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della
legge 18 giugno 2009, n. 69”.
250 Il successivo art. 36 recita: Art. 36 Disposizioni transitorie finali 1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 23 Si veda anche l’articolo 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 24 Si rammenta, in proposito l’articolo 2268, comma 1, numero 980), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, il quale recita: Art. 2268 Abrogazione espressa di norme primarie 1. A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: 980) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: articoli 60, comma 1, numero 3); 60, comma 3, numero 3); 78, comma 6, terzo periodo dalle parole «Nell’assegnazione» sino alla fine; 79, commi 2 e 3, ultimo periodo; Il successivo art. 2272 prevede che il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 25 Comma modificato dall’articolo 2268, comma 1, numero 980), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, il quale recita: Art. 2268 Abrogazione espressa di norme primarie 1. A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: 980) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: articoli 60, comma 1, numero 3); 60, comma 3, numero 3); 78, comma 6, terzo periodo dalle parole «Nell’assegnazione» sino alla fine; 79, commi 2 e 3, ultimo periodo; Il successivo art. 2272 prevede che il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 26 Vedi, anche, l’articolo 1, commi 14, 24 e 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall’articolo 19, comma 1, lett. b), c) e d), del dereto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
251
27 Si veda, al riguardo, l’articolo 16, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”, il quale recita:
Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
…omissis…
18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 82 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con
l’eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 80 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
28 N.B.: In applicazione dell’articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio
2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del TUOEL, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con
una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008
per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell’anno prece-dente non hanno rispettato il
patto di stabilità. Sino al 2011 è stata sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma
10 dell’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Da ultimo,
è altresì intervenuto l’articolo 1, comma 120, della legge 13 dicembre 2010, numero 220.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
29 L’articolo 2, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”,
reca l’interpretazione autentica del secondo comma, terzo periodo.
Il richiamato articolo, infatti, recita: Il terzo periodo del comma 2 dell’ articolo 82 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono
i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modificazioni.
Si rammenta, altresì, il contenuto dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge del 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale:
7. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi
delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un
periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di
una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti
e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari
al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione
della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è
determinato altresì l’importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82,
come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di
252 comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 30 Si veda, per completezza, il D.M. 4 agosto 2011, recante: “Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 31 Vedi, anche, l’articolo 1, commi 14, 24 e 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall’articolo 19, comma 1, lett. b), c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge. 23 giugno 2014, n. 89. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 32 Comma sostituito dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 33 Comma aggiunto dall’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 34 Lettera modificata dall’articolo 10, comma 2-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 35 Comma modificato dall’articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 36 Si veda anche l’articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 37 Articolo abrogato dall’articolo 7, comma 31-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si veda anche l’articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 38 Articolo abrogato dall’articolo 7, comma 31-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
253
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
39 L’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 113, dispone quanto segue:
Art. 10
Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo
dei segretari comunali e provinciali
2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: “Scuola”, è soppressa e i relativi organi
decadono. Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse
strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
40 Si rammenta, in proposito, l’articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre
2009, n. 191, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)”, il quale recita:
186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa
pubblica, i comunidevono adottare le seguenti misure:
…omissis…
d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con
popolazione superiore a100.000 abitanti;
…omissis…
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
41 V. anche articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti
e di emissioni industriali”, il quale recita:
7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il
processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino
nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un
massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108
e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi
consiliari, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di
cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa
fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente
riduzione di altre spese correnti.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
254 42 V. anche l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, il quale recita: Art. 6 Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità. …omissis… 7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 43 Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 44 Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 45 L’articolo 23 bis, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto l’abrogazione dell’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui allo stesso articolo. Successivamente, in esito al referendum indetto con D.P.R. 23 marzo 2011, recante: “Indizione del referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall’articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, l’articolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è stato abrogato. Ne deriva la perdita di’efficacia delle disposizioni in esso previste. Si veda, per completezza, il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, recante: “Abrogazione, a seguito di
255
referendum popolare, dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni”, nel testo risultante a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di
affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica:
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
46 La Corte Costituzionale con sentenza del 13-27 luglio 2004, n. 272, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell’articolo 113 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 1), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Si veda, per completezza, anche l’art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011.
Art. 80
Disposizioni finali ed entrata in vigore.
1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel
presente decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci
relativi all’esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere
dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 1), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 1), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
50 Alinea modificato, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 1), lett. d), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
51 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 1), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
256 52 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 1), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.* (V. ultima pag. Note) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 53 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 1), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 54 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 1), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.* (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 55 Con legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, è stato abrogato l’articolo 130 della Costituzione, come da estratto del Titolo V, della parte II, della Costituzione di cui alla presente pubblicazione. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 56 Vedi, anche, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, il quale recita: Art. 2 Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell’avvio a regime dell’armonizzazione contabile. 1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 57 V. anche l’articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, il quale recita: Art. 6 Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità. 1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente
257
decreto risultano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto
da non più di diciotto mesi, è attribuita un’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo di
40 milioni di euro per l’anno 2015.
2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell’ente interessato da
presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo
di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle
predette istanze.
3. La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti,
comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall’anno 2019,
con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla
quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di
interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di
mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del
Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero
dell’economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,
le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero
dell’Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l’ utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per
l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2015, della “Sezione per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10
dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all’entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 1.
5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di
cui al comma 1 a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione
delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto
dall’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall’anno 2019
fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all’integrale rimborso della stessa.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l’anno 2016, a 10.118.364
euro per l’anno 2017 e a 9.859.510 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il
processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino
nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un
massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108
258 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 58 Si V. anche, in applicazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il decreto del Ministero dell’interno del 14 agosto 2015. MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale della Finanza Locale IL DIRETTORE CENTRALE Visto l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015, – Suppl. Ordinario n. 49, che stabilisce testualmente: “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2015”; Visto il successivo comma 2, del predetto articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone quanto segue: “L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell’ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze”; Considerate le esigenze di celerità e semplificazione del procedimento; Ritenuto, pertanto, necessario predisporre le procedure informatizzate per consentire agli enti locali potenziali beneficiari, di formulare apposita richiesta per la concessione, nell’anno 2015, di una anticipazione di liquidità; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella definizione delle modalità informatizzate di acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
259
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della
Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti,
l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi
processi di acquisizione;
Visto il decreto 24 giugno 2015 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, emanato in attuazione del richiamato articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78;
DECRETA
Art.1
Enti beneficiari
Gli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, risultano commissariati ai sensi
dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla
medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi,
possono formulare in via esclusivamente telematica la richiesta di un’anticipazione di liquidità,
fino all’importo massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2015, al fine di garantire il rispetto dei
tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Art. 2
Contenuto della richiesta
Gli enti locali di cui all’articolo 1 dovranno compilare la richiesta, esclusivamente con
metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito modulo informatizzato che sarà messo a
disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, a
decorrere dal 18 agosto 2015 e fino al 16 settembre 2015, indicando esclusivamente
l’importo in euro dell’anticipazione richiesta ed il numero di annualità in cui provvedere
successivamente alla restituzione dell’anticipazione stessa.
Art. 3
Modalità, termini e specifiche
La richiesta deve essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza
Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali
(AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet di questa Direzione,
esattamente alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify entro il
termine perentorio del 16 settembre 2015, a pena di decadenza.
L’accesso all’area è consentito con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente locale.
Inserite le credenziali, con l’accesso all’area certificazioni vengono mostrate automaticamente,
ai soli enti locali di cui al precedente articolo 1, le “Richieste da compilare”.
Tenuto conto che il riparto del fondo disponibile avverrà sulla base delle richieste formulate
telematicamente entro il termine prestabilito, ritardi nell’inserimento della richiesta
comporteranno la mancata partecipazione all’attribuzione dell’anticipazione di liquidità. A tal
fine, allo scadere del termine fissato al 16 settembre 2015, verrà precluso l’accesso al sistema
telematico di consultazione e formulazione telematica della richiesta.
260 Le richieste eventualmente trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell’attribuzione dell’anticipazione di liquidità per l’anno 2015. E’ data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di formulare una nuova richiesta, che annulla e sostituisce la precedente, sempre telematicamente e comunque entro il termine fissato al precedente primo capoverso del presente articolo. In questo caso l’ente dovrà accedere, nel menù di sinistra, alla sezione “Richiesta di dati agli Enti” – funzione “Richieste aperte”. Art. 4 Disposizioni finali e transitorie. Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto 24 giugno 2015 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Sono fatti salvi gli effetti delle istanze cartacee già prodotte con raccomandata postale A/R entro la data odierna dagli enti locali aventi titolo, considerandole quale richiesta che soddisfa le disposizioni del presente decreto ministeriale. Agli enti locali che hanno già prodotto apposita istanza cartacea in data antecedente al presente decreto, è data facoltà, qualora lo ritengano opportuno, procedere a rettificare l’entità della richiesta di anticipazione di liquidità, in aumento o in diminuzione, oppure il numero di annualità indicato per la successiva restituzione, seguendo le modalità indicate nel presente decreto ministeriale. La nuova richiesta inoltrata per via telematica annulla automaticamente l’istanza già trasmessa in formato cartaceo a mezzo raccomandata postale A/R. Roma, lì 14 agosto 2015 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 59 L’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, ha disposto la sostituzione dell’articolo 147 del TUOEL precedentemente vigente con gli articoli da 147 a 147-quinques. Il successivo comma 2 dell’articolo 3, precisa: Art. 3 2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti conregolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
261
60 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 2), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
* (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
61 L’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante: “Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012”, ha disposto la sostituzione dell’articolo 147 del TUOEL
precedentemente vigente con gli articoli da 147 a 147-quinques.
Il successivo comma 2 dell’articolo 3, precisa:
2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti
con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto
ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il
termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di
cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai
sensi dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
62 V. nota 61.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
63 V. nota 61.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
64 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 3), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126,
recante: : “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
65 V. nota 61.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
66 Comma sostituito dall’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. recante: “Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
67 Si veda la Deliberazione della Corte dei Conti n. 28/2014, Sez. Aut., del 24 novembre 2014:
Linee guida per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti e del presidente della provincia sul funzionamento dei controlli interni ( art. 148 TUEL)
per l’esercizio 2014.
262 ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 68 La Corte costituzionale, con sentenza del 6 marzo 2014, n. 39, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 69 La Corte costituzionale, con sentenza del 6 marzo 2014, n. 39, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 70 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 4), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 71 Comma abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 4), lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 72 Articolo sostituito, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 73 Si veda, per la proroga del termine il decreto del Ministero dell’interno del 3 luglio 2015. IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale da parte degli enti locali e dispone che il termine per la presentazione del D.U.P. può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; Considerato che il Documento unico di programmazione è adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta nel 2015, in quanto introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;
263
Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 va
quasi a coincidere con il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione,
relativo almeno ad un triennio decorrente dall’anno 2016, e che ciò non consentirebbe di
elaborare in modo utile la sezione strategica e la sezione operativa di cui è composto lo stesso
documento;
Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per il suddetto motivo, il termine per la
presentazione del Documento unico di programmazione, per il 2015, al fine di consentire una
corretta attività di programmazione almeno triennale degli enti locali;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del
18 giugno 2015, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo unico Differimento del termine per la presentazione del Documento unico di
programmazione degli enti locali
1. Il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali,
relativo almeno ad un triennio decorrente dall’anno 2016, è differito al 31 ottobre 2015.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
74 Per l’anno 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
è stato dapprima differito al 31marzo 2015, dal decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre
2014, quindi ulteriormente differito al 31 maggio 2015 dal decreto del Ministro dell’interno del 16
marzo 2015 e, da ultimo, al 30 luglio 2015 dal decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio
2015.
Per le Province, le Città metropolitane e gli enti locali della regione siciliana il termine è stato
differito al 30 settembre 2015, dal decreto del Ministro dell’interno del 30 luglio 2015.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
75 Comma modificato dall’articolo 1, comma 510, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
76 Comma modificato dall’articolo 1, comma 510, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
77 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 6), lettera a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
78 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 6), lettera. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
264 79 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 6), lettera. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 80 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 6), lettera. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 81 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 6), lettera. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 82 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 6), lettera. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 83 Comma modificato, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 7), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 84 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 8), lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 85 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 8), lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 86 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 8), lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 87 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 8), lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 88 Comma abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 8), lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 89 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 9), lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
265
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
90 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 9), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
91 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 9), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
92 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 9), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
93 Si veda, al riguardo, l’articolo 2, comma 2, del Decreto del ministero dell’economia e delle
finanze del 24 gennaio 2013 “Disciplina delle nuove modalità di certificazione dell’utilizzo dei
contributi statali assegnati in attuazione dell’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere
sul Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio”.
Art. 2
2. Il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall’art. 158 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è sostituito dalla certificazione redatta ai sensi del comma 1.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
94 La Corte Costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, ha dichiarato l’illegittimità
dell’articolo 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in
cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e
c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della
deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle
suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi
mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così
come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno
da parte dell’ente stesso.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
95 Articolo abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 10), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
* (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
96 Articolo sostituito, da ultimo, dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante: “Misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
97 Con Decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno del 22
luglio 2014, sono state stabilite le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di
266 previsione 2014 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. Con successivo Decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno del 8 aprile 2015, sono state stabilite le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2014 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni; ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 98 Si veda anche l’ articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 99 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 11), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 100 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 11), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 101 Articolo sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 12), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 102 Vedi, anche, l’articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, il quale recita: Art. 1-ter. Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane. …omissis… 3. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l’anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l’anno 2015. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
267
103 Articolo sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 13), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
104 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
105 106 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, che ha sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11. *
(V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
107 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, che ha sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11. *
(V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
108 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
109 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
110 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
111 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
112 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
267
103 Articolo sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 13), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
104 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
105 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, che ha sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11. *
(V. ultima pag. Note)
106 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, che ha sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11. *
(V. ultima pag. Note)
– –––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
107 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, che ha sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11. *
(V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
108 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
109 ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
110 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
111 112 ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
268 113 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 114 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 115 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 15), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 116 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 15), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 117 Articolo sostituito, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 16), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 118 Rubrica modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 17), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 119 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 17), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 120 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 17), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 121 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 17), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 122 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 17), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo. 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
269
123 Articolo sostituito, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 18), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
124 Articolo sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 19), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
125 Articolo abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 20), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
126 Articolo sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 21), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
127 Comma modificato dall’articolo. 74, comma 1, n. 22), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
128 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 22), lett. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
129 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 22), lett. c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
130 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 22), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
131 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
132 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
270 133 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 134 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 135 Comma inserito dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. e),del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 136 Comma inserito dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 137 Comma inserito dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 138 Comma inserito dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 139 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislartivo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 140 Comma così modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 141 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 23), lett. h), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 142 Comma modificato dall’art. 74, comma 1, n. 23), lett. i), del decreto legislativo. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––
271
143 Comma aggiunto dall’art. 74, comma 1, n. 23), lett. l), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
144 Comma aggiunto dall’art. 74, comma 1, n. 23), lett. m), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
145 Rubrica modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 24), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
146 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 24), lett. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
147 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 25), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
148 Alinea modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 25), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
149 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 25), lett. c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
150 Lettera inserita dall’articolo 74, comma 1, n. 25), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
151 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 25), lett. e), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
152 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 25), lett. f), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
272 153 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 25), lett. g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 154 Lettera così modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. *(V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 155 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 156 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 157 Lettera aggiunta dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 158 Lettera aggiunta dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 159 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 160 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 161 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 162 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
273
163 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
164 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 26), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
165 Comma così modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 27), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
166 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 28), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
167 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 28), lett. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
168 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 28), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
169 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 28), lett. d), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
170 Comma sostituito, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 28), lett. e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
171 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 28), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
172 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 28), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
274 173 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 28), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 174 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 28), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 175 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 28), lett. g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 176 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 29), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 177 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 29), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 178 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 29), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo. 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 179 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 29), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) 180 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 29), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 181 Lettera aggiunta dall’articolo 74, comma 1, n. 29), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 182 Lettera aggiunta dall’articolo 74, comma 1, n. 29), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) 103 Articolo sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 13), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 104 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 105 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11. * (V. ultima pag. Note) 106 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 107 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 108 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 109 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 110 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 111 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 14), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
275
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
183 Lettera aggiunta dall’articolo 74, comma 1, n. 29), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
184 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 29), lett. g), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
185 Comma modificato dall’articolo. 74, comma 1, n. 29), lett. h), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
186 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 29), lett. i), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
187 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 30), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
188 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 30), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
189 Rubrica sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 31), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
190 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 31), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
191 Comma sostituito, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 31), lett. b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
192 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 31), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
276 193 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 31), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 194 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 31), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 195 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 31), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 196 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 31), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 197 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 32), lett. a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 198 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 32), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 199 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 32), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 200 Comma aggiunto dall’articolo74, comma 1, n. 32), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 201 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 33), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 202 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 33), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto lòegislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
277
203 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 33), lett. c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
204 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 34), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
205 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 34), lett. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
206 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 34), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
207 Per il termine di deliberazione dei provvedimenti di riequilibrio, di cui al presente articolo,
vedi l’articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di
enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo
del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in
materia di rifiuti e di emissioni industriali”, il quale recita:
Art. 1-ter
Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città
metropolitane.
…omissis…
3. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo
193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione
provvisoria per l’anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l’articolo 163 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo
approvato per l’anno 2015.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
208 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 35), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
209 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 35), lett. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
278 210 Comma sostituito, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 35), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 211 Rubrica sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 36), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 212 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 36), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 213 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 36), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 214 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 36), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 215 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 36), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 216 Lettera sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 37), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 217 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 38), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 218 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 38), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 219 Rubrica sostituita dall’articolo 74, comma 1, n. 39), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
279
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
220 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 39), lett. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
221 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 39), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
–––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
222 Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e
di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
223 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 39), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
224 Comma modificato dall’articolo. 74, comma 1, n. 40), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
225 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 40), lett. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
226 Si veda anche l’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante: “Disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
227 Si veda anche l’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante: “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
228 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 41), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
280 229 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 41), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo. 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 230 Si veda anche l’articolo 14-quater, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, l’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge. 6 giugno 2013, n. 64 e l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 231 Si veda anche l’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 232 Comma modificato, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 42), lett. a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legisaìlativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) Comma modificato anche dall’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’articolo 16, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, interpreta il comma 1 nel senso che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 233 Alinea modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 42), lett.c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 234 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 42), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 235 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 42), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 236 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 43), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 237 In applicazione dell’articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile all’ apertura di credito sono individuati con decreto
281
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
238 Comma inserito dall’articolo 74, comma 1, n. 43), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
239 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 44), lett. a) e b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
240 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 45), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
241 Alinea modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 45), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
242 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 45), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
243 L’articolo 54, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” fornisce l’interpretazione autentica delle disposizioni dell’articolo 208 del TUOEL.
Art. 54Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei
confronti degli enti locali, l’articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere,
senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto
articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi
di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società
per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell’articolo 2359, primo comma,
numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o
processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all’ente
locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti
posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole
fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l’ente.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
244 Lettera modificata, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 46), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
282 245 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 47), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 246 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 48), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 247 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 49), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 248 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 49), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 249 Comma sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 49), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 250 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 50), legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 251 Per l’incremento del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria vedi: per l’anno 2014 e sino alla data del 31 dicembre 2015, l’art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dall’articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 252 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 51), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 253 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 52), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa),del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 254 Alinea modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 53), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
283
255 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 53), lett. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
256 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 53), lett. c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
257 Per la proroga del termine previsto dal presente articolo, vedi l’ art. 1, comma 729-quater,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiunto dall’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge. 2 maggio 2014, n. 68, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014)”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
258 Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
del 23 gennaio 2012 è stato adottato lo schema tipo del prospetto nel quale vanno elencate le
spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, riportato in allegato
al presente decreto.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
259 Comma sostituito, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 54), lett. b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
260 Comma sostituito, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 54), lett. b), del dedcreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
261 Comma inserito dall’articolo 74, comma 1, n. 54), lett. c), del decdreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
262 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 54), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
263 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 54), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
264 Si veda il decreto del Ministero dell’interno del 24 giugno 2014, recante: “Determinazione dei
tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati
contabili degli enti locali, ai sensi dell’ art. 28 della L. 27 dicembre 2002, n. 289”.
284 ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 265 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 54), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 266 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 54), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 267 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 54), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 268 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 55), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 269 Alinea modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 55), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 270 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 55), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 271 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 55), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 272 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 55), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 273 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 55), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 274 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 55), lett. g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
285
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
275 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 55), lett. h), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
276 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 56), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
277 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 56), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
278 Comma abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 56), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
279 Comma abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 56), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
280 Comma abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 56), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
281 Comma abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 56), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
282 Comma abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 56), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
283 Comma abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 56), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
286 284 Comma abrogato dall’articolo 74, comma 1, n. 56), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 285 Rubrica modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 57), lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 286 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 57), lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 287 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 57), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 288 Comma modificato dall’art.icolo74, comma 1, n. 57), lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 289 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 57), lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 290 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 57), lett. f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 291 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 57), lett. g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 292 Comma sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 57), lett. h), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 293 Comma aggiunto dall’articolo 74, comma 1, n. 57), lett. i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
287
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
294 Articolo sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 58), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
295 Articolo sostituito dall’articolo 74, comma 1, n. 59), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
296 Articolo inserito dall’articolo 74, comma 1, n. 60), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
* (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
297 Con decreto del Ministero dell’interno del 15 febbraio 2012, n. 23, è stato istituito presso il
Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, l’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori
legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
298 Comma modificato dall’articolo 19, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante: “Misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
299 Lettera modificata dall’articolo 19, comma 1-bis, lett. b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante: “Misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
300 Numero modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 61), lett. a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
301 Lettera modificata dall’articolo 74, comma 1, n. 61), lett. b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
302 Lettera inserita dall’articolo 74, comma 1, n. 61), lett. c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note)
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
288 303 Comma inserito dall’articolo 19, comma 1-bis, lett. c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. recante: “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 304 Con D.M. del 18 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2013, sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013 – 2015. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 305 Con decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’interno del 20 dicembre 2012, sono stati approvati i certificati per la dimostrazione, per il triennio 2012 – 2014, della copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio acquedotto. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 306 Si veda l’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, il quale recita: Art. 2 Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell’avvio a regime dell’armonizzazione contabile 5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 307 V anche l’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, il quale recita: Art. 8 Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali. 6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i
289
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio
in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di
cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera
della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità di cui al
periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della “Sezione per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del
Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
308 Vedi anche l’articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014)”, il quale recita:
573. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano
presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e che non
abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 246 del medesimo testo unico,
possono riproporre, entro il 30 giugno 2015, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all’articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato
certificato, nell’ultimo rendiconto approvato, che l’ente non si trova nella condizione di
deficitarietà strutturale, di cui all’articolo 242 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell’interno previsto dallo
stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine non trova applicazione l’articolo 243-bis,
comma 3, del citato testo unico.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
309 V. anche l’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
310 Si veda, al riguardo, la Deliberazione della Corte dei Conti del 17 febbraio 2015, n.
8/SEZAUT/2015/INPR “Integrazione delle linee guida e dei criteri per l’istruttoria del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (TUEL) come introdotto dall’ art. 3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , approvati con delibera n.
16/SEZAUT/2012/INPR . ( Delibera n. 8/SEZAUT/2015/INPR ).
Si precisa che il rinvio operato all’articolo 259, comma 6, deve intendersi riferito alla sola
riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione della spesa del personale a tempo
determinato; misura, quest’ultima, che potrà essere adottata nel contesto degli interventi di cui
al successivo comma 9, ove necessaria al riequilibrio della parte corrente del bilancio.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
311 In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ articolo 13, comma 9, del decretolegge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, recante: “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.
––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––
290 312 In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ articolo 13, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante: “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 313 In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ articolo 13, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante: “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 314 Si veda anche il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 11 gennaio 2013. Si veda altresì il DPCM 27 marzo 2013. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 315 Si veda anche la Deliberazione della Corte dei Conti del 13 dicembre 2012, n. 16/SEZAUT/2012/INT, nonché l’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 316 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto del 6 settembre 2013 e il Decreto del 31 luglio 2014. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 317 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 62), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 318 Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 63), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 319 Comma modificato, da ultimo, dall’art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”. ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 320 Si veda anche quanto disposto in deroga dall’art. 16-quater, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei
291
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, il quale recita:
Art. 16-quater
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria
1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le
categorie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207, anche nel caso di
utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all’articolo
259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo
restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti.
La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del
bilancio regionale e assicura la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri
obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per l’anno 2014, del patto di stabilità
interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei
rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 207, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e già finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all’articolo
31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
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321 Comma inserito dall’articolo 1, comma 545, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015).
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322 Per la determinazione della media nazionale per classe demografica della consistenza delle
dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per
classe demografica, validi per gli enti locali in condizioni di dissesto, di cui al presente comma,
si veda, per il triennio 2014-2016, il Decreto del Ministero dell’interno del 24 luglio 2014.
D.M. 24 luglio 2014
Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in
condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’ art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che,
«con decreto a cadenza triennale, il Ministro dell’interno individua la media nazionale per classe
demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti
medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto,
ai fini di cui all’art. 259, comma 6»;
Visto il proprio decreto in data 16 marzo 2011 , con il quale sono stati fissati i rapporti medi
dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto per il triennio 2011-2013;
292 Visti i dati relativi al censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, rilevati alla data del 31 dicembre 2012, ai sensi dell’ art. 95 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 19 giugno 2014; Decreta: Ministero dell’interno D.M. 24/07/2014 Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016. Articolo unico 1. Per il triennio 2014-2016, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 e sgg. Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lettera g) Tuel sono i seguenti: Comuni fascia demografica rapporto medio dipendenti-popolazione fino a 499 abitanti 1/78 da 500 a 999 abitanti 1/103 da 1.000 a 1.999 abitanti 1/123 da 2.000 a 2.999 abitanti 1/137 da 3.000 a 4.999 abitanti 1/143 da 5.000 a 9.999 abitanti 1/151 da 10.000 a 19.999 abitanti 1/145 da 20.000 a 59.999 abitanti 1/133 da 60.000 a 99.999 abitanti 1/117 da 100.000 a 249.999 abitanti 1/107 da 250.000 a 499.999 abitanti 1/79 da 500.000 abitanti e oltre 1/75 Province fascia demografica rapporto medio dipendenti-popolazione
293 fino a 299.999 abitanti 1/483 da 300.000 a 499.999 abitanti 1/676 da 500.000 a 999.999 abitanti 1/699 da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/1222 oltre 2.000.000 1/1259 2. Ai sensi dell’art. 263, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , «in ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente». ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 323 Comma modificato, da ultimo, dall’articolo 74, comma 1, n. 64), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. * (V. ultima pag. Note) ––––––––––––––––––––––—————––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– * Si veda, per completezza, anche l’art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011. Art. 80 Disposizioni finali ed entrata in vigore. 1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.