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LEGGE URBANISTICA STATALE 17 agosto 1942, n. 1150
come modificata ed integrata da: legge 21 dicembre 1955, n. 1354; legge 6 agosto 1967, n. 765;
legge 19 novembre 1968, n. 1187; legge 1° giugno 1971, n. 291; legge 22 ottobre 1971, n. 865;
legge 28 gennaio 1977, n. 10; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.
94; legge 28 febbraio 1985, n. 47; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno
1985, n. 298; legge 24 marzo 1989, n. 122; legge 17 febbraio 1992, n. 179.
TITOLO I
ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI
Art. 1.
(Disciplina dell’attività urbanistica e suoi scopi)
L’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel
territorio dello Stato sono disciplinati dalla presente legge.
Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull’attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel
rinnovamento ed ampliamento della città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il
disurbanamento e di frenare la tendenza all’urbanesimo.
Art. 2.
(Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici).
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l’organo di consulenza tecnica del Ministero dei
lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.
Art. 3.
((Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali).
Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli uffici decentrati del
Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti
ingegneri urbanistici del Genio civile.
Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l’attività
urbanistica nella rispettiva circoscrizione.
TITOLO II
DISCIPLINA URBANISTICA
Capo I
MODI DI ATTUAZIONE
Art. 4.
(Piani regolatori e norme sull’attività costruttiva).
La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori
comunali e delle norme sull’attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a
mezzo di regolamenti.
Capo II
PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
Art. 5.
(Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento).
Allo scopo di orientare o coordinare l’attività urbanistica da svolgere in determinate parti del
territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il
perimetro di ogni singolo piano.
Nella formazione di detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio
considerato, in rapporto principalmente:
a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni
di legge;
b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare importanza;
c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili
esistenti e in programma.
I piani, elaborati d’intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Presidenziale su pro posta del Ministro per i
lavori pubblici, di concerto col Ministro per i Trasporti quando interessino impianti ferroviari, e col
Ministro per l’Industria e il Commercio ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio
nazionale.
Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed allo
scopo di dare ordine e disciplina anche all’attività privata, un esemplare del piano approvato deve
essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in
tutto o in parte, nell’ambito del piano medesimo.
Art. 6.
(Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento).
Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con
decreto Presidenziale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di
esecuzione della presente legge.
I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell’ambito di un piano territoriale di
coordinamento, sono tenuti a uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.
Capo III
PIANI REGOLATORI COMUNALI
Sezione I.
PIANI REGOLATORI GENERALI
Art. 7.
(Contenuto del piano generale).
Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi
impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate
all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare
in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di
interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l’attuazione del piano.
Art. 8.
(Formazione del piano regolatore generale).
I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La
deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non é
soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell’art. 3 della L. 9 giugno 1947
n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria.
La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da
approvare con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l’interno e per
le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei
progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto
ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del
piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per
l’approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.
Trascorso ciascuno dei termini sopra citati il Prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad
un anno concessa dal Ministro dei lavori pubblici su richiesta motivata del comune, convoca il
Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.
Decorso quest’ultimo termine il Prefetto, d’intesa con il Provveditore regionale alle opere
pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l’adozione del
piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano
stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al comune,
quest’ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla
restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d’ufficio del piano, il Prefetto promuove d’intesa
con il Provveditore regionale alle opere pubbliche, l’iscrizione d’ufficio della relativa spesa nel
bilancio comunale.
Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori
pubblici.
I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell’art. 8 della L. 17 agosto
1942, n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima dell’entrata in vigore della presente legge,
provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi,
trascorsi i quali si applicano nei loro confronti le disposizioni dell’art. 1 della presente legge.
Art. 9.
(Pubblicazione del progetto del piano generale). – Osservazioni.
Il progetto del piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria
comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne
visione. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento
di esecuzione della presente legge.
Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le
Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessati.
Art. 10.
(Approvazione del piano generale).
Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il comune, le modifiche che non comportino
sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di
impostazione, le modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed
accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute
indispensabili per assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell’art. 6, secondo
comma;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) l’osservanza dei limiti di cui agli artt. 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della
presente legge.
Le modifiche di cui alla lettera c), sono approvate sentito il Ministro della pubblica istruzione,
che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico artistico.
Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le
osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le
proprie controdeduzioni con deliberazioni del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel
primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla L. 3
novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie.
Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il
deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e
termini stabiliti dal regolamento.
Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta la
preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà concederla, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinano la totale o parziale
inattuabilità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.
Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare
il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall’ultimo comma dell’art. 41-
quinques e dall’art. 41-septies della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le
varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso.
La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l’approvazione del
piano originario.
Art. 11.
(Durata ed effetti del piano generale).
Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.
I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le
linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.
(L’ultimo comma è stato soppresso).
Art. 12.
(Piani regolatori generali intercomunali).
Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini
si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l’assetto urbanistico dei Comuni
stessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di
propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.
In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:
a) l’estensione del piano intercomunale da formare;
b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba
essere ripartita la relativa spesa.
Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei
modi e per gli effetti di cui all’art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.
Deve inoltre essere comunicato ai Sindaci degli stessi Comuni perché deliberino circa la sua
adozione.
Compiuta l’ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il
piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall’art. 10 per l’approvazione del piano
generale comunale.
Sezione II.
PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI
Art. 13.
(Contenuto dei piani particolareggiati).
Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali
devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre
essere determinati:
– le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
– gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
– gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica
edilizia;
– le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
– gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
– la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le
finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.
Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa
e dal piano finanziario di cui al successivo art. 30.
Art. 14.
(Compilazione dei piani particolareggiati).
I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere
adottati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
È però facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani
particolareggiati riguardanti particolari zone.
Contro il decreto del prefetto, il Comune può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori
pubblici.
Art. 15.
(Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni).
I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di
30 giorni consecutivi.
L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di
esecuzione della presente legge.
Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate
opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni
sindacali interessate.
Art. 16.
(Approvazione dei piani particolareggiati).
I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto
del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, entro 180
giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell’interno e della
pubblica istruzione può essere disposto che l’approvazione dei piani particolareggiati di determinati
Comuni avvenga con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da
parte dei Comuni.
I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla L. 1° giugno
1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico, e alla L. 29 giugno 1939, n. 1497,
sulla protezione delle bellezze naturali sono preventivamente sottoposti alla competente
Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici.
Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono
presentate entro novanta giorni dall’avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di
esecuzione.
Con decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore
di 10 anni, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato e i termini entro cui dovranno
essere compiute le relative espropriazioni.
Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano
conseguenti all’accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili
per assicurare: 1) l’osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle
finalità di cui al secondo comma, lettere b), c) e d) del precedente art. 10; 3) una dotazione dei
servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.
Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la
competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l’approvazione
avvenga con decreto del Provveditorato regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro dei lavori
pubblici.
Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell’art.
15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del
Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi
quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Ministero dei lavori pubblici che
adottano le loro determinazioni entro 90 giorni.
L’approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere in essi previste.
Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria
comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal
piano stesso entro un mese dall’annuncio dell’avvenuto deposito.
Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.
Art. 17.
(Validità dei piani particolareggiati).
Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato questo diventa
inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo
indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli
esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.
Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte
di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà
essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell’art. 14.
Sezione III.
NORME PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI
Art. 18.
(Espropriabilità delle aree urbane).
In conseguenza dell’approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di
predisporre l’ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare dentro le zone di
espansione dell’aggregato urbano di cui al n. 2 dell’art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano
costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.
Art. 19.
(Diritto di prelazione degli esproprietari sulle aree urbane espropriate).
Coloro che hanno subito l’espropriazione di aree a termini dell’articolo precedente ed i loro
eredi possono esercitare un diritto di prelazione sulle aree stesse quando queste, in seguito
all’approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, divengano disponibili per
l’edificazione privata.
Il diritto di cui al comma precedente deve essere esercitato dagli interessati secondo le norme
che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, nel termine di tre mesi dalla
data dell’annunzio dell’avvenuto deposito nella Segreteria comunale, a norma dell’art. 16, del decreto
di approvazione del piano particolareggiato.
Art. 20.
(Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva).
Per l’esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in
costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d’immobili appartenenti a privati, il Sindaco ingiunge ai
proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.
Decorso tale termine il Sindaco diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un
nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potrà
procedere all’espropriazione.
Tanto l’ingiunzione quanto l’atto di fiducia di cui al primo ed al secondo comma devono essere
trascritti all’Ufficio dei registri immobiliari.
Art. 21.
(Attribuzioni ai privati di aree già pubbliche).
Le aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino di far parte del
suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprietà di
coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà
determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge, in rapporto al
vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.
Il Comune ha la facoltà di espropriare in tutto o in parte l’immobile al quale debbono essere
incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistare o
lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propria volontà, il termine che gli sarà prefisso con
ordinanza del Sindaco nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.
Art. 22.
(Rettifica dei confini).
Il Sindaco ha la facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un
determinato comprensorio l’invito a mettersi d’accordo per una modificazione dei confini fra le
diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l’attuazione del piano regolatore.
Decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica per dare la prova del raggiunto
accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova
delimitazione delle aree.
Art. 23.
(Comparti edificatori).
Indipendentemente dalla facoltà prevista dall’articolo precedente, il Comune può procedere, in
sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno
stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di
comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare
secondo speciali prescrizioni.
Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un mese fissato
nell’atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in
consorzio all’edificazione dell’area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le
dette prescrizioni.
A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile
catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena
disponibilità del comparto mediante l’espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non
aderenti.
Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica il Comune procederà
all’espropriazione del comparto.
Per l’assegnazione di esso, con l’obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di
trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari
espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata di una
somma corrispondente all’aumento di valore derivante dall’approvazione del piano regolatore.
In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all’assegnazione mediante gara
aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a
prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.
Art. 24.
(Aree private destinate alla formazione di vie e piazze).
Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto obbligo ai
proprietari delle aree antistanti di cedere, a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il
suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità
massima di metri 15.
Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell’area antistante sarà invece tenuto
a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del
contributo di miglioria determinato in via provvisoria.
Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria questo risulti inferiore al valore delle aree
cedute o all’indennità di esproprio rimborsata, il Comune dovrà restituire la differenza.
Art. 25.
(Vincolo su aree sistemate a giardini privati).
Le aree libere sottoposte a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al
vincolo dell’inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la
destinazione della zona. In tal caso, e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad un analogo
vincolo, in forza di leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di un’indennità per il vincolo
imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.
Art. 26.
(Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore).
Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non
rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del
regolamento edilizio, il Ministro dei lavori pubblici, per i Comuni capoluoghi di provincia, o il
Provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o
la demolizione delle opere, ove il comune non provveda nel termine all’uopo fissato. I provvedimenti
di demolizione sono emessi previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di
agibilità e per le opere eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da
quest’ultima data.
I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell’ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della
licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al
titolare dell’impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all’Amministrazione comunale.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro
tale periodo di tempo il Ministro dei lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle opere pubbliche,
nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica
delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere
efficacia.
I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante
affissione nell’albo pretorio del Comune.
Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la
demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue
spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto
inutilmente tale termine, il Ministro dei lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle opere
pubbliche nel caso in cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei
lavori.
Le spese relative all’esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico
sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R. D. 14 aprile 1910, n. 639.
Al pagamento delle spese sono solidamente obbligati il committente, il titolare dell’impresa che ha
eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al
Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia.
Art. 27.
(Annullamento di autorizzazioni comunali).
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che
autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione
od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle
prescrizioni o delle norme stesse, possono essere annullati, ai sensi dell’art. 6 del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell’interno.
Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori all’entrata in vigore della presente
legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle
violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare
della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché alla amministrazione comunale
con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro dei lavori pubblici può ordinare la
sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme
e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da
comunicare all’Amministrazione comunale. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro
sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo
comma.
Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell’art. 26.
Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto
medesimo.
Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell’art. 26 sono solidalmente obbligati
il committente ed il progettista delle opere.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al
pubblico mediante l’affissione nell’Albo pretorio del Comune.
Art. 28.
(Lottizzazione di aree).
Prima dell’approvazione del piano regolatore e del programma di fabbricazione di cui all’art. 34
della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore
generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la
lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del
Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la
competente Soprintendenza.
L’autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno
adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla
presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna
determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale
ovvero al programma di fabbricazione adottato.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell’interno e della
pubblica istruzione può disporsi che il nulla osta all’autorizzazione di cui ai precedenti commi venga
rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura
del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria, precisate all’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847 nonché la
cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui
al successivo n. 2);
2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria
e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di
quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è
determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di
cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.
Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impiego della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di
deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2
dicembre 1966.
Il termine per l’esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito
in dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stato previsto un
termine diverso.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima della entrata in vigore della
presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione
contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino
alla stipula di dette convenzioni.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore
generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il
Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a
presentare entro congruo termine un progetto di urbanizzazione delle aree stesse. Se essi non
aderiscono, provvede alla compilazione d’ufficio.
Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l’Autorità comunale abbia
ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili
con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se accettino. Ove manchi tale accettazione, il
Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o
di procedere alla espropriazione delle aree.
Art. 29.
(Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale).
Compete al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni
statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio
vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.
A tale scopo le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i
progetti al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 30.
(Approvazione del piano finanziario).
Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell’art. 18, ed i piani
particolareggiati previsti dall’art. 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle
spese occorrenti per l’acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione
del piano.
Capo IV
NORME REGOLATRICI DELL’ATTIVITÀ COSTRUTTVA EDILIZIA
Art. 31.
(Licenza di costruzione).
Responsabilità comune del committente e dell’assuntore dei lavori.
Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare,
modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del
terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco.
Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione
delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all’Amministrazione dei lavori pubblici, d’intesa
con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in
contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel
territorio comunale in cui esse ricadono.
Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza
del Sindaco.
Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove
da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.
La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere
di urbanizzazione, primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione delle stesse nel
successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime
contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.
Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate
all’interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di
presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.
Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l’interessato ha il diritto di
ricorrere contro il silenzio rifiuto.
Dell’avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione
nell’albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve
essere eseguita. L’affissione non fa decorrere i termini per l’impugnativa.
Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti
di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le
disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani
particolareggiati di esecuzione.
La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i
lavori non siano stati iniziati l’interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della
licenza.
L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in
contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l’assuntore dei lavori sono
responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle
modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.
Art. 32.
(Attribuzioni del Sindaco per la vigilanza sulle costruzioni).
Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguano nel territorio del Comune per
assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del
piano regolatore comunale e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si
varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d’ogni altro modo di controllo che ritenga
opportuno adottare.
Qualora sia constatata l’inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il
Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino
necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L’ordine di sospensione
cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e
notificato provvedimenti definitivi.
Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l’ordinanza di sospensione il Sindaco
può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale, ordinarne la
demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Quando l’inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il Sindaco
ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente art. 29.
Art. 33.
(Contenuto dei regolamenti edilizi comunali).
I Comuni debbono, con regolamento edilizio, provvedere, in armonia con le disposizioni
contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso,
distinte quelle riguardanti il nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti il nucleo di ampliamento e
il restante territorio comunale:
1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la
richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia
con le leggi in vigore;
4) l’altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
6) l’ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
8) l’aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l’estetica dell’edilizia
urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri o lungo determinate
vie e piazze;
11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e interposte tra
fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
12) l’apposizione e la conservazione dei numeri civici;
13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l’esecuzione delle opere edilizie,
per l’occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si
aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
14) la vigilanza dell’esecuzione dei lavori per assicurare l’osservanza delle disposizioni delle leggi e
dei regolamenti.
Nei Comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresì disciplinare:
– la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal
piano regolatore;
– l’osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi a
carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano
regolatore;
– la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.
Art. 34.
(Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore).
I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio il
programma di fabbricazione, con l’indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in
atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche
indicare le eventuali direttrici di espansione.
Art. 35.
(Termini per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge).
I Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle disposizioni della
presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Qualora entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a
quanto stabilito dagli artt. 33 e 34 e dal precedente comma del presente articolo, il Prefetto, salvo il
caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro dei lavori pubblici su richiesta del
Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di
30 giorni.
Decorso questo ultimo termine il Prefetto nomina un commissario per la designazione dei
progettisti, di intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del
regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti
necessari per la presentazione del regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il regolamento edilizio e l’annesso programma di fabbricazione, redatti dal
Comune, ovvero d’ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo
provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso
tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.
Nel caso di compilazione d’ufficio, il Prefetto promuove d’intesa con il Provveditore regionale
alle opere pubbliche la iscrizione d’ufficio nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la
redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.
Art. 36.
(Approvazione dei regolamenti edilizi comunali).
I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del Provveditore regionale alle
opere pubbliche sentita la sezione urbanistica regionale e la competente Soprintendenza entro il
termine di centottanta giorni dalla presentazione.
Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’interno e della pubblica istruzione
può disporre l’approvazione del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione.
Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel
programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo
comma, lettere b), c) e d), dell’art. 10.
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o il
Ministro della pubblica istruzione a seconda che l’approvazione avvenga con decreto del
Provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro dei lavori pubblici.
Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il quale
entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che,
previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei
successivi quindici giorni.
Il Ministro dei lavori pubblici o il Provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i
provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di regolamento
edilizio con annesso programma di fabbricazione.
TITOLO III
DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ Dl ESPROPRIAZIONE
Art. 37.
(Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità).
Per espropriazioni dipendenti dall’attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente
legge la relativa indennità sarà determinata a norma della L. 25 giugno 1865, n. 2359, salvo il
disposto degli articoli seguenti.
Art. 38.
(Valutazione dell’indennità per le aree urbane espropriabili).
Per la determinazione dell’indennità di espropriazione delle aree di cui all’art. 18, non si terrà
conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all’approvazione del
piano regolatore generale ed alla sua attuazione.
Art. 39.
(Lavori di miglioramento eseguiti dopo l’approvazione del piano particolareggiato).
Agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene conto degli
aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell’immobile dopo la pubblicazione del piano
particolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento
di esecuzione della presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell’immobile e per
accertate esigenze dell’igiene e della incolumità pubblica.
Art. 40.
(Oneri e vincoli non indennizzabili).
Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale
nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle nuove costruzioni.
Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di
imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del
Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla
predetta servitù.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.
Art. 41.
(Sanzioni).
Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti
locali di igiene, si applica:
a) l’ammenda fino a lire 1 milione per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive
previste nell’art. 32, primo comma;
b) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire 2 milioni nei casi di inizio dei lavori senza
licenza o di prosecuzione di essi nonostante l’ordine di sospensione o di inosservanza del
disposto dell’art. 28.
Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle
opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via
amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere, o loro parti abusivamente
eseguite, valutato dall’Ufficio tecnico erariale.
La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento
della licenza.
I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e
destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle
ipotesi di cui al secondo e terzo comma.
Art. 41-bis.
I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di
fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di
fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di
progettazione di opere ed impianti pubblici.
Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’ordine per i provvedimenti
amministrativi del caso.
Art. 41-ter.
Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 32 e 41 le opere iniziate dopo l’entrata in vigore della
presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza
successivamente annullata non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né
di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due
per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti
indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di
esecuzione.
È fatto obbligo al Comune di segnalare all’Intendenza di finanza, entro tre mesi dall’ultimazione
dei lavori dalla richiesta della licenza di abitazione o di agibilità, ovvero dall’annullamento della
licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente.
Il diritto dell’Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria
per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di 3 anni dalla data
di ricezione, da parte dell’Intendenza di finanza, della segnalazione del Comune.
In caso di revoca e decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei
confronti degli aventi causa.
Art. 41-quater.
I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono
essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre
con l’osservanza dell’art. 3 della L. 21 dicembre 1955, n. 1357.
L’autorizzazione è accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 41-quinquies.
Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la
edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:
a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro
cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri
abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere
pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro
quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;
b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
c) l’altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su
cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun
fronte dell’edificio da costruire.
Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro dei lavori pubblici
può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di attuazione del piano di costruzione di
abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste dal precedente
comma.
Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo
dell’area di proprietà.
Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che hanno adottato il
piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione
al Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione
sia restituito al Comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova
trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.
Qualora l’agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di
volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all’approvazione del piano regolatore generale.
Nei Comuni dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano
consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile,
ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi
ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o
lottizzazione convenzionata estesi all’intera zona contenenti la disposizione planovolumetrica degli
edifici previsti nella zona stessa.
Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno applicazione dopo
un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo
non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei
lavori.
In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell’interno, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene
emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima.
Art. 41-sexies.
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono
essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10
metri cubi di costruzione.
Art. 41-septies.
Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a
protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.
Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i
Ministri dei trasporti e dell’interno, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in
rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse escluse le strade vicinali e di
bonifica.
Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade
le disposizioni di cui all’art. 9 della L. 24 luglio 1961, n. 729, lungo le rimanenti strade, fuori del
perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi
specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un
minimo di metri cinque.
Art. 41-octies.
Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazione dei Consigli comunali,
assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di
trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione
si intende approvata.
Art. 42.
(Validità dei piani regolatori precedentemente approvati).
Il termine assegnato per l’attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata
in vigore della presente legge, resta limitato a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a
scadere oltre detto periodo.
Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano
regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente
legge.
Art. 43.
(Servizi tecnici comunali o consorziali).
Entro un decennio dall’entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti di
personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno
delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate
disposizioni.
Art. 44.
(Norme integrative e di esecuzione della legge).
Con decreti Presidenziali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri
interessati, saranno emanati, a termini degli artt. 1 e 3 della L. 31 gennaio 1926, n. 100, il
regolamento di esecuzione della presente legge, nonché le norme complementari ed integrative della
legge stessa, che si rendessero necessarie.
Art. 45.
(Disposizioni finali) (il primo comma è stato abrogato).
Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con
essa incompatibili.


Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a statuto
speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad
esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti
nella L. 17 agosto 1942, n. 1150 si fa riferimento alla entrata “in vigore della presente legge” il
riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.